- L'importo stimato dell'appalto deve includere tutte le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d'obbligo; esso, infatti, assume natura di opzione contrattuale ed è esercitabile solo se espressamente previsto nei documenti di gara.
- La definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell'appalto ex art. 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente, la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell'operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto.
- Le prestazioni previste nella legge di gara quali forme di opzioni e rinnovi non costituiscono elementi "virtuali" o "teorici", ma rappresentano obblighi giuridicamente vincolanti per l'offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis.
Ai fini della valutazione di equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solamente le parti fisse della retribuzione e il superminimo non lo è. Il superminimo costituisce, infatti, una componente accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
La sospensione dell'efficacia della qualificazione in un sistema di qualificazione di RFI attinenti i settori speciali equivale, ai fini della partecipazione alla gara, alla cancellazione dal sistema, rendendo inoperante il requisito speciale richiesto dalla lex specialis. Con la conseguenza che risulta legittima l'esclusione della gara operata dalla Stazione Appaltante.
L'impresa ausiliaria deve possedere e dichiarare i requisiti di idoneità prescritti dalla lex specialis per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'avvalimento premiale cd. puro. L'art. 104, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 per i servizi e le forniture, non distingue, infatti, tra le varie tipologie di avvalimento, né subordina l'obbligo dichiarativo ivi prescritto alla natura o alla finalità del prestito.
Il soccorso istruttorio processuale è ammesso solo quando il giudice verifichi che la Stazione Appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione durante il procedimento.
L’istituto mira ad attestare l’esistenza di requisiti preesistenti, riparando un’incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio, purché non si sia in presenza di elementi integrativi attinenti all’offerta tecnica o a quella economica.
Ne discende che il soccorso istruttorio processuale è concepito in via residuale per l’ipotesi di omessa o lacunosa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale da parte della stazione appaltante, non potendosi al contrario atteggiare ad una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documentazione di carattere nuovo e diverso rispetto a quella già regolarmente fornita nel corso della gara.
La Commissione giudicatrice gode, per giurisprudenza consolidata, per quanto concerne la valutazione delle caratteristiche e della qualità delle offerte, di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo solo nei casi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Non sempre i chiarimenti resi dall’amministrazione nel corso del giudizio, anche se offerti attraverso atti processuali o scritti difensivi, costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto, in particolare allorché essi risultino effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento amministrativo e nella misura in cui i documenti dell’istruttoria svolta in quella sede offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in concreto assunta.