In sede di verifica di congruità dell'offerta, l'operatore economico è tenuto a fornire giustificazioni analitiche e documentate per tutte le voci di costo, non potendo supplire alla mancanza di elementi oggettivi e riscontrabili con mere dichiarazioni di sostenibilità o con il rinvio alla natura indeterminata dell'accordo quadro.
La valutazione della Stazione Appaltante deve estendersi persino ad elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o meno dell’offerta. La Stazione Appaltante è legittimata a escludere l'offerta nel suo complesso qualora la carenza documentale renda inaffidabile e non sostenibile l'offerta stessa.
In caso di subappalto facoltativo, l'erronea indicazione della quota percentuale da subappaltare non presenta gli ineludibili tratti dell’evidenza e della riconoscibilità ictu oculi, propri dell'errore materiale, non potendo tale errore essere percepito e rilevato immediatamente dal contesto dell'atto stesso. L'unico effetto ascrivibile all'insuscettibilità di emendare un errore materiale è l'impossibilità di ricorrere all'istituto del subappalto, che diventa inefficace, atteso che l'errore vizia la domanda di subappalto, ma non anche la domanda di partecipazione alla procedura di gara.
In un appalto di servizi che preveda, quale criterio premiale, l'offerta di migliorie consistenti nell'esecuzione di lavori, la qualificazione necessaria a eseguire detti lavori costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione; la sua mancanza al momento dell'offerta non impone l'esclusione del concorrente né l'azzeramento del punteggio, bensì rileva al momento della stipula o dell'avvio dell'esecuzione, e non giustifica l'annullamento dell'intera procedura.