Ai fini della valutazione di equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solamente le parti fisse della retribuzione e il superminimo non lo è. Il superminimo costituisce, infatti, una componente accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
La sospensione dell'efficacia della qualificazione in un sistema di qualificazione di RFI attinenti i settori speciali equivale, ai fini della partecipazione alla gara, alla cancellazione dal sistema, rendendo inoperante il requisito speciale richiesto dalla lex specialis. Con la conseguenza che risulta legittima l'esclusione della gara operata dalla Stazione Appaltante.
L'impresa ausiliaria deve possedere e dichiarare i requisiti di idoneità prescritti dalla lex specialis per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'avvalimento premiale cd. puro. L'art. 104, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 per i servizi e le forniture, non distingue, infatti, tra le varie tipologie di avvalimento, né subordina l'obbligo dichiarativo ivi prescritto alla natura o alla finalità del prestito.
Il soccorso istruttorio processuale è ammesso solo quando il giudice verifichi che la Stazione Appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione durante il procedimento.
L’istituto mira ad attestare l’esistenza di requisiti preesistenti, riparando un’incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio, purché non si sia in presenza di elementi integrativi attinenti all’offerta tecnica o a quella economica.
Ne discende che il soccorso istruttorio processuale è concepito in via residuale per l’ipotesi di omessa o lacunosa attivazione del soccorso istruttorio procedimentale da parte della stazione appaltante, non potendosi al contrario atteggiare ad una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documentazione di carattere nuovo e diverso rispetto a quella già regolarmente fornita nel corso della gara.
La Commissione giudicatrice gode, per giurisprudenza consolidata, per quanto concerne la valutazione delle caratteristiche e della qualità delle offerte, di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo solo nei casi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Non sempre i chiarimenti resi dall’amministrazione nel corso del giudizio, anche se offerti attraverso atti processuali o scritti difensivi, costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’atto, in particolare allorché essi risultino effettuati mediante richiamo agli atti del procedimento amministrativo e nella misura in cui i documenti dell’istruttoria svolta in quella sede offrano elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione in concreto assunta.
- Alle istanze di oscuramento non è applicabile né il soccorso istruttorio né l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 in tema di preavviso di rigetto.
- Il concorrente non può argomentare solo in fase processuale le esigenze di oscuramento, dovendo l'istanza essere comprovata e motivata già in sede procedimentale, in vista della determinazione della stazione appaltate. Il rito super accelerato presuppone proprio che tutte le ragioni e le relative comprove siano state oggetto di apprezzamento da parte della stazione appaltante e che il giudice debba effettuare un semplice vaglio della correttezza di detto apprezzamento e non sostituirsi alla stazione appaltante su un vaglio che la stessa non ha potuto effettuare, avendo riguardo ad una più approfondita motivazione e comprova.
- La dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l'operatore limitarsi a una mera affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta.