Appalti pubblici – Raggruppamento temporaneo – Carenza originaria di un requisito in capo a una mandante – Art. 97 d.lgs. 36/2023 – Modifica soggettiva in riduzione – Condizioni – Obbligo di tempestiva comunicazione – Autoresponsabilità del RTI
In caso di carenza, già anteriore alla presentazione dell’offerta, di un requisito di partecipazione in capo a uno dei componenti di un raggruppamento temporaneo, l’art. 97 d.lgs. n. 36/2023 consente l’estromissione o la sostituzione del componente privo del requisito soltanto ove il raggruppamento abbia tempestivamente comunicato alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa ostativa e il soggetto interessato, comprovando altresì le misure adottate o l’impossibilità di adottarle prima di tale momento, ferma in ogni caso l’immodificabilità sostanziale dell’offerta. In difetto di tali adempimenti, la stazione appaltante non è tenuta a consentire ex post la modifica in riduzione del raggruppamento. Né il RTI può invocare la mancata conoscenza della carenza del requisito del proprio componente, trovando applicazione i principi di par condicio e di autoresponsabilità, in forza dei quali i partecipanti sopportano le conseguenze della scelta imprenditoriale di presentare un’offerta congiunta.
- Art. 66, comma 1, lett. c) ed e), D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 97, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 106 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 96, comma 1, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Artt. 36 e 37 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 60, comma 1, c.p.a. (D.Lgs. 104/2010)(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)