Cause di esclusioneRequisiti di partecipazioneSoccorso istruttorio

Appalti pubblici – Raggruppamento temporaneo – Carenza originaria di un requisito in capo a una mandante – Art. 97 d.lgs. 36/2023 – Modifica soggettiva in riduzione – Condizioni – Obbligo di tempestiva comunicazione – Autoresponsabilità del RTI

15 settembre 2026T.A.R. Lazio, Roman. 14923/2026
Principio di diritto

In caso di carenza, già anteriore alla presentazione dell’offerta, di un requisito di partecipazione in capo a uno dei componenti di un raggruppamento temporaneo, l’art. 97 d.lgs. n. 36/2023 consente l’estromissione o la sostituzione del componente privo del requisito soltanto ove il raggruppamento abbia tempestivamente comunicato alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa ostativa e il soggetto interessato, comprovando altresì le misure adottate o l’impossibilità di adottarle prima di tale momento, ferma in ogni caso l’immodificabilità sostanziale dell’offerta. In difetto di tali adempimenti, la stazione appaltante non è tenuta a consentire ex post la modifica in riduzione del raggruppamento. Né il RTI può invocare la mancata conoscenza della carenza del requisito del proprio componente, trovando applicazione i principi di par condicio e di autoresponsabilità, in forza dei quali i partecipanti sopportano le conseguenze della scelta imprenditoriale di presentare un’offerta congiunta.

Norme di riferimento
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