Chiarimenti sull'offerta tecnica ex art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 e divieto di modifica sostanziale
Il chiarimento previsto dall’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 è ammissibile soltanto quando sia diretto a rendere esplicito un contenuto già desumibile dall’offerta o a risolverne un’ambiguità, senza introdurre nuove prestazioni, quantità o condizioni; esso non può, invece, essere utilizzato per modificare o riformulare ex post la proposta negoziale. In particolare, una generica dichiarazione di conformità alla lex specialis non può prevalere sui dati quantitativi specificamente indicati nell’offerta tecnica, i quali definiscono concretamente la prestazione assunta dal concorrente. La rettifica quale errore materiale è consentita soltanto quando l’errore sia evidente e la sua correzione risulti dalla stessa offerta attraverso un’operazione necessitata e univoca; ove, invece, il chiarimento comporti la rideterminazione quantitativa della prestazione originariamente offerta, esso integra una modifica sostanziale incompatibile con il principio della par condicio. Né l’attivazione del soccorso procedimentale implica che la stazione appaltante abbia già qualificato la difformità come sanabile, avendo la richiesta di chiarimenti natura meramente istruttoria.
- Art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 59, comma 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 60 c.p.a.(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)