Omessa dichiarazione dei progettisti incaricati per i lavori opzionali rientranti nella categoria P.02: legittimità del soccorso istruttorio
In una procedura per l’affidamento di progettazione esecutiva e di ristrutturazione edilizia in cui sia richiesto per l'esecuzione di prestazioni definite dalla lex specialis "opzionali" non incidenti sul contenuto dell'offerta tecnica o economica di aver svolto in passato servizi rientranti nell'ambito della cateogoria di progettazione P.02, la mancata indicazione nella dichiarazione dei progettisti della stessa nella parte relativa alle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente del RTI, costituisce una mera omissione dichiarativa. Nel caso di specie, i progettisti avevano infatti indicato – in ordine a ciascun servizio svolto – tutte le categorie ed ID rilevanti ai fini della dimostrazione dei requisiti nella procedura di gara, oltre ad un elenco dei servizi idonei ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare anche in relazione alla categoria P.02. In un simile contesto, è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio da parte della Stazione Appaltante, non avendo quest'ultima inteso sanare una carenza sostanziale ovvero ad integrare l’offerta, ma soltanto di verificare la sussistenza dei requisiti indicati nella lex specialis.
- Art. 101, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 41, comma 15, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 66, comma 1, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 71, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 9, comma 5-ter, D.L. 4/2022(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)