Gara per viaggi di istruzione scolastici: legittimo parametrare il valore d'appalto e della base d'asta al mark-up delle agenzie turistiche
In una gara per l'aggiudicazione dei servizi di organizzazione e gestioni dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti scolastici, è legittima la scelta dell'amministrazione di parametrare il valore dell’appalto e della base d’asta al cd. mark-up, ossia ai ricavi netti per l’attività di servizio e intermediazione dell’agenzia, piuttosto che al valore dei servizi pagabili (incluse cioè le spese di viaggio, albergo, ecc.). Ciò in quanto il valore del cd. “pacchetto turistico” non è predeterminabile a priori, dipendendo da scelte che rientrano nella disponibilità esclusiva dell’istituto scolastico. La stima compiuta dalla stazione appaltante non può dunque definirsi illogica o in contrasto con la previsione recata dall’art.14, co.4, d.lgs.n.36/2023, che affida alla stazione appaltante il compito di “stimare” il valore, dovendo essere presi in considerazioni elementi noti a monte, laddove nella fattispecie, gli stessi non sono conoscibili a priori, né predefinibili in modo rigido.
- Art. 100, comma 11, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 58, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 3, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 83, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 14, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Artt. 94 e 95, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)