Principio di equivalenza nelle specifiche tecniche
La pronuncia del TAR Lazio in esame aderisce all’orientamento per il quale il principio di equivalenza trova applicazione anche con riferimento alle specifiche tecniche sostanziali trovando fondamento non tanto nelle esigenze pro-concorrenziali dell’istituto ma nel più generale principio del favor partecipationis. Pertanto, deve concludersi che la qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerata (per esempio previsione della composizione del prodotto in uno specifico materiale), bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare.
- Art. 120, comma 2, D.Lgs. 104/2010(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 79 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 50, comma 1, lett. e), D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 1 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 116 D.Lgs. 104/2010(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)