Nelle procedure di gara, le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e sistematico, senza attribuire alle stesse obblighi ulteriori o impliciti non chiaramente desumibili dal testo; in presenza di più interpretazioni astrattamente compatibili, deve essere privilegiata quella conforme al principio del favor partecipationis. Ne consegue che, qualora la disciplina di gara, ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale, richieda al concorrente una dichiarazione contenente “evidenza” del titolo di proprietà o di disponibilità di determinati mezzi, tale espressione, in assenza di una specifica previsione, non può essere interpretata come imposizione dell’ulteriore onere di allegare già in sede di offerta la documentazione comprovante il titolo dichiarato. L’onere documentale di comprova deve essere previsto in modo espresso, non essendo consentita un’integrazione postuma della disciplina di gara mediante interpretazione estensiva. Tale soluzione è coerente anche con il principio del risultato, che, in presenza di clausole ambigue, impone di privilegiare l’interpretazione funzionale al conseguimento dell’interesse sostanziale perseguito dalla stazione appaltante.
Negli appalti di servizi non vige, salvo espressa previsione della lex specialis, un principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione dei singoli componenti del RTI. I requisiti di esecuzione non devono essere posseduti già in gara, salvo che siano chiaramente qualificati come requisiti di partecipazione o elementi essenziali dell’offerta. In sede di verifica di anomalia è ammessa la rimodulazione interna delle voci di costo, purché non siano modificati il prezzo complessivo e l’impianto sostanziale dell’offerta. Non integra subappalto l’attività resa da un lavoratore autonomo privo di autonoma organizzazione imprenditoriale e inserita nell’organizzazione dell’affidatario.
L'allegato contenente gli ulteriori elementi dell'offerta economica, ove qualificato dalla legge di gara come componente essenziale dell'offerta economica a pena di esclusione, non è equiparabile a un mero documento di riepilogo; la sua omessa allegazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio, che non consente di integrare omissioni relative all'offerta economica, a tutela della par condicio tra i concorrenti. L’art. 101, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 36/2023 vieta il soccorso istruttorio integrativo o sanante per la documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica; è consentito solo chiedere chiarimenti e rettificare errori materiali, ma non acquisire postuma documentazione essenziale omessa. La preesistenza del documento (compilato e firmato digitalmente prima della scadenza) è irrilevante: ciò che conta è l’omesso caricamento del file a sistema al momento della presentazione dell’offerta, carenza che non può essere sanata postuma senza violare la par condicio.
In una procedura di gara, l’omessa dichiarazione di pendenze fiscali non definitivamente accertate, potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità e integrità dell’operatore economico, può integrare un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal definitivo consolidamento della pretesa tributaria e dalla circostanza che l’operatore abbia autonomamente ritenuto irrilevanti le pendenze o le abbia contestate in sede giurisdizionale. L’obbligo dichiarativo di cui all’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 ha carattere generale e permanente e impone al concorrente di comunicare alla stazione appaltante tutti i fatti potenzialmente incidenti sulla valutazione di affidabilità, senza poter previamente selezionare quelli da ritenere rilevanti; spetta infatti esclusivamente alla stazione appaltante valutare la gravità delle violazioni e l’incidenza delle circostanze sull’affidabilità dell’operatore, anche alla luce dei parametri dell’Allegato II.10 al Codice.
In procedure di affidamento mediante accordo quadro “multi-operatore” con clausola che consente l’affidamento fino al 100% dell’importo a base di gara in caso di unico aggiudicatario, il requisito di qualificazione (attestazione SOA) deve essere parametrato all’intero valore del lotto e non alla quota di aggiudicazione “virtuale” (es. 60%/40%) spettante in base alla classifica. La mancanza del requisito di qualificazione in capo a una singola impresa del RTI, anche per scostamento minimo rispetto alla quota di lavori dichiarata, determina l’esclusione dell’intero raggruppamento, in conformità all’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 27 marzo 2019, n. 6. L’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023 non trova applicazione ove non siano state rispettate le condizioni di comunicazione della carenza in sede di offerta e di estromissione/sostituzione del soggetto privo del requisito; non è ammessa la “compensazione” interna al RTI senza formale modifica della composizione. La discrepanza minima (nella specie: 400 euro) tra classificazione SOA e importo dichiarato non configura errore materiale sanabile né impone obbligo di soccorso istruttorio; l’esclusione è legittima per impegno a eseguire lavori superiori alla qualificazione posseduta.
Il principio di segretezza dell’offerta economica postula la netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, con la conseguenza che la stazione appaltante non può esaminare gli elementi economici prima del completamento della valutazione tecnica. Nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici solo se resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio, purché siano elementi isolati e del tutto marginali che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica. L’inserimento nell’offerta tecnica di un documento contenente l’indicazione esplicita della percentuale di ribasso offerta rispetto al canone annuale di investimento costituisce violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, sanzionata a pena di esclusione dalle norme del disciplinare di gara. In presenza della violazione di un preciso divieto previsto dal disciplinare di gara e sanzionato con l’espressa previsione di esclusione, non è consentito alla Commissione esaminatrice di verificare l’incidenza concreta di tale violazione sulla valutazione dell’offerta. Il provvedimento di esclusione per violazione del divieto di commistione non contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo applicazione di una espressa previsione di esclusione prevista dalla legge di gara, conforme ai principi generali della materia.