In materia di gare pubbliche sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di gara nel caso di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostativi all'ammissione dell'interessato o impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; la mancata impugnazione tempestiva della lex specialis di gara rende irricevibile l'impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale.
In una procedura per l’affidamento di progettazione esecutiva e di ristrutturazione edilizia in cui sia richiesto per l'esecuzione di prestazioni definite dalla lex specialis "opzionali" non incidenti sul contenuto dell'offerta tecnica o economica di aver svolto in passato servizi rientranti nell'ambito della cateogoria di progettazione P.02, la mancata indicazione nella dichiarazione dei progettisti della stessa nella parte relativa alle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun componente del RTI, costituisce una mera omissione dichiarativa. Nel caso di specie, i progettisti avevano infatti indicato – in ordine a ciascun servizio svolto – tutte le categorie ed ID rilevanti ai fini della dimostrazione dei requisiti nella procedura di gara, oltre ad un elenco dei servizi idonei ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare anche in relazione alla categoria P.02. In un simile contesto, è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio da parte della Stazione Appaltante, non avendo quest'ultima inteso sanare una carenza sostanziale ovvero ad integrare l’offerta, ma soltanto di verificare la sussistenza dei requisiti indicati nella lex specialis.
Interpretazione dell'offerta tecnica: obbligo di lettura sistematica e prevalenza sull'allegato piano formativo L'offerta tecnica e i documenti ad essa allegati costituiscono un corpus unitario che deve essere interpretato in modo sistematico ai sensi dell'art. 1363 c.c., senza che la mancata riproduzione, in separato allegato pur richiesto dalle regole di gara, di contenuti già espressamente indicati nell'offerta tecnica possa determinare una lacuna od una contraddizione del contenuto dell'offerta stessa. L'allegato non esclude quanto già chiaramente assunto nell'offerta, ma ne integra la descrizione, sicché l'offerta tecnica prevale su altri allegati (ad un esempio un piano formativo), specie qualora quest'ultimo sia qualificato dalla lex specialis come documento provvisorio, destinato ad essere aggiornato e sostituito in fase esecutiva.
Caratteristiche minime essenziali dell'offerta: necessità di esplicitazione inequivoca L'esclusione dell'offerta per difformità da un requisito minimo, anche in assenza di espressa comminatoria, può operare soltanto quando la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto qualificabili con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite tali ovvero perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. Ove la lex specialis non configuri espressamente una determinata tematica formativa come requisito minimo essenziale e non preveda la sanzione dell'esclusione per la sua omissione, eventuali lacune o incompletezze rilevano ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale e non quali cause di esclusione.
Regole ermeneutiche applicabili all'offerta tecnica: conservazione degli effetti, favor partecipationis e clausola di buona fede Le offerte dei partecipanti alle gare pubbliche, ove non contengano elementi di difformità espliciti e idonei a tradursi in una inammissibile controproposta, devono interpretarsi come conformi al capitolato in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti di cui all'art. 1367 c.c. e in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis. Ai sensi dell'art. 1369 c.c., le espressioni suscettibili di più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto: ne consegue che una tematica formativa espressamente contemplata in un senso più ampio nel piano formativo può essere interpretata come comprensiva di quella, nominalmente distinta, richiesta dalla lex specialis, qualora vi sia tra le due una relazione di genere a specie sul piano concettuale.
Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: sufficienza del possesso in capo alla consorziata esecutrice L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce requisito di idoneità professionale di natura soggettiva che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, abilitando all'esercizio della relativa professione. Ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. 36/2023, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione sono posseduti, in caso di servizi, dal consorziato esecutore. Ove il disciplinare di gara disponga, con riferimento ai consorzi, che il requisito debba essere posseduto "da ciascun soggetto" senza specificare che esso debba essere intestato anche al consorzio in proprio, non è ammissibile un'interpretazione estensiva della clausola che conduca a richiedere il requisito anche in capo all'ente consortile.
Requisiti economico-finanziari del consorzio stabile: prevalenza della clausola che ammette il cumulo Qualora il disciplinare di gara contenga, nell'ambito del medesimo articolo, una disposizione che impone il possesso del requisito economico-finanziario in capo al consorzio stabile e una successiva disposizione che, in conformità all'art. 67, comma 2, lett. a), d.lgs. 36/2023, ammette il computo cumulativo dei requisiti in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, quest'ultima deve ritenersi prevalente. La previsione che consente il cumulo dei requisiti delle consorziate esecutrici favorisce la massima partecipazione alla gara e dà effettiva consistenza alla ratio pro-concorrenziale dell'aggregazione tra operatori economici, in conformità con il dettato normativo.
Soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023: quadro sistematico delle tipologie L'integrazione di documentazione relativa ad aspetti strettamente amministrativi - certificati camerali, atto costitutivo, visure, ricevuta di pagamento del contributo ANAC, domanda di iscrizione alla White List - non altera il contenuto sostanziale dell'offerta e ricade pertanto nell'ambito del soccorso legittimamente attivabile. Conformemente al principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 6 del 2025, l'esclusione automatica di un operatore economico per il mancato pagamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione delle offerte, senza possibilità di soccorso istruttorio, è misura sproporzionata, in quanto avente ad oggetto somme di piccolo importo.
Chiarimenti della stazione appaltante: funzione specificativa e onere di impugnazione I chiarimenti resi dalla stazione appaltante in sede di gara non possono svolgere una funzione modificativa delle regole fissate nella lex specialis ma hanno esclusivamente natura specificativa di aspetti oscuri all'interpretazione. Qualora i chiarimenti siano pregiudizievoli per taluno dei concorrenti, su questi incombe l'onere di impugnarli tempestivamente. La parte che non abbia impugnato il chiarimento non può, in sede di ricorso avverso l'aggiudicazione, contestare il punteggio attribuito all'aggiudicataria sulla base del chiarimento lamentando la violazione della lex specialis originaria.
Il soccorso istruttorio, per pacifica giurisprudenza, è attivabile quando è teso a consentire l'esatta interpretazione gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica superandone le eventuali ambiguità, ma non anche per acquisire chiarimenti dotati di carattere integrativo dell'offerta medesima (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 13.02.2026, n. 1170) né per porre rimedio ad errori contenuti nell'offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di par condicio tra i concorrenti” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. III, 12.05.2025, n. 9111). Le difformità o carenze dell'offerta tecnica che rilevano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi, dunque, non sono suscettibili di soccorso istruttorio e legittimano, pertanto, l’esclusione dalla gara (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. III, 13.01.2025, n. 516).
L'interesse all'accesso non può evincersi per relationem né dalla posizione occupata dall'operatore economico in graduatoria, né dallo scarto esistente tra quest'ultimo e l'aggiudicataria, atteso che, se così fosse, l'interesse al ricorso sarebbe sempre in re ipsa, ricorrendo nella totalità delle fattispecie in esame. Viceversa, occorre fornire la prova del rapporto di stretta indispensabilità della documentazione richiesta rispetto alla difesa in giudizio.