L'ANAC non svolge un sindacato sulla fondatezza o legittimità dei fatti oggetto di segnalazione. L'Autorità non riveste un ruolo arbitrale né può sostituirsi al giudice ordinario nella valutazione della gravità dell'inadempimento, né alle stazioni appaltanti nella ponderazione discrezionale delle segnalazioni ricevute. L'annotazione è legittima ove la notizia risulti utile e sia sorretta da adeguata istruttoria. L'operatore economico può ottenerne la rimozione solo dimostrando la manifesta infondatezza della segnalazione, apprezzabile senza complesse indagini istruttorie.
L'operatore economico che indica nella propria offerta un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante è tenuto a dimostrare l'equivalenza delle tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti; in caso di esito negativo della verifica di equivalenza, va disposta l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, richiamato dall'art. 11, comma 4.
Il ricorso avverso l’annullamento d’ufficio di una determinazione di affidamento del contratto è regolato dall'art. 120, co. 2, c.p.a., a tenore del quale gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici sono impugnati con ricorso dinanzi al T.A.R. competente nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione mentre, ai sensi dell’art. 119, co. 2, c.p.a., i restanti termini processuali ordinari sono dimezzati. In tale ambito, non è applicabile il principio processualcivilistico della conservazione degli effetti degli atti processuali desumibile dall’art. 156 c.p.c., il quale consente la sanatoria di un atto viziato da nullità ove venga raggiunto lo scopo rispetto al quale esso è preordinato. Ciò, in ragione del fatto che l’art. 39, co. 1, c.p.a. consente l’applicazione, nel processo amministrativo, di disposizioni processualcivilistiche soltanto se sussiste una lacuna nell'ordinamento processuale amministrativo e le medesime siano compatibili con il c.p.a., requisiti che non risultano integrati nella presente fattispecie.
- Nel vigente assetto normativo delineato dagli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, il progetto di assorbimento del personale non riveste carattere meramente formale, ma integra un elemento necessario e strutturale dell'offerta economica, la cui omissione non è soccorribile.
- Il fatto di aver accettato la clausola sociale prevista dalla lex specialis di gara sulla stabilità occupazionale non può essere reputato circostanza equipollente alla presentazione del progetto di riassorbimento, poiché tale accettazione non afferma alcunché sulle modalità con cui l'operatore economico intende adempiere in concreto all'obbligo di assorbimento del personale, né consente alla stazione appaltante di svolgere le verifiche demandatele dal legislatore.
Nel caso in cui le Specifiche Tecniche di gara prevedano determinati requisiti per elementi e accessori dell'oggetto principale della fornitura e la presentazione di campionature da parte dell'offerente, la mancata presentazione di queste ultime costituisce un vizio idonee a comportare l'esclusione dell'operatore dalla gara. Verificandosi un'ipotesi di incompletezza e indeterminatezza dell'offerta, deve escludersi la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio non ammesso per le carenze dell'offerta tecnica, essendosi al di fuori dell'ambito del c.d. soccorso procedimentale, che può essere attuato in presenza di una mera richiesta di chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all’offerta.
Al fine di accertare la sussistenza di una situazione di collegamento tra due diversi concorrenti alla medesima gara, la stazione appaltante deve solgere verificare: a) la sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.; b) esclusa tale forma di controllo, l'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, l'esistenza di un 'unico centro decisionale' da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale. In tale contesto, le situazioni di collegamento sostanziale, per integrare uno tra i “rilevanti indizi” dell’unicità del centro decisionale, devono essere connotate, da un lato, da concretezza e attualità, dall’altro, dalla possibilità effettiva per le persone fisiche, per mezzo delle quali si ritenga instaurato il collegamento, di orientare le decisioni dell’impresa con rilevanza esterna.