Mancata presentazione del progetto di assorbimento: l'omissione non è soccorribile e legittima l'esclusione dell'operatore economico
- Nel vigente assetto normativo delineato dagli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, il progetto di assorbimento del personale non riveste carattere meramente formale, ma integra un elemento necessario e strutturale dell'offerta economica, la cui omissione non è soccorribile. - Il fatto di aver accettato la clausola sociale prevista dalla lex specialis di gara sulla stabilità occupazionale non può essere reputato circostanza equipollente alla presentazione del progetto di riassorbimento, poiché tale accettazione non afferma alcunché sulle modalità con cui l'operatore economico intende adempiere in concreto all'obbligo di assorbimento del personale, né consente alla stazione appaltante di svolgere le verifiche demandatele dal legislatore.
- Art. 101 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 57 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 102 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 21-nonies L. 241/1990(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 41 c.p.a.(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 141, comma 4, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)