Principio di diritto

Punteggio numerico e sufficienza della motivazione

Nelle gare pubbliche il punteggio numerico attribuito dalla Commissione giudicatrice agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica costituisce di per sé motivazione sufficiente, a condizione che i criteri di valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati nella lex specialis. La sufficienza motivazionale del voto numerico è tanto più evidente quanto più la griglia di criteri e sub-criteri sia stringente e analitica, con coefficienti progressivi che corrispondono a giudizi sintetici predeterminati. In tale ipotesi il mancato corredo di una motivazione discorsiva non integra un vizio del provvedimento valutativo.

Interesse strumentale alla riedizione della gara: carenza in capo al concorrente legittimamente escluso Il concorrente legittimamente escluso dalla gara - in quanto la sua offerta tecnica non ha superato la soglia di sbarramento con valutazione corretta e non viziata da manifesta irragionevolezza - non vanta un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale. La posizione di soggetto estraneo alla gara, determinata dall'esclusione legittima, non consente di contestare vizi della lex specialis che, quand'anche fondati, non avrebbero inciso sul risultato finale, essendo l'esclusione causalmente imputabile al mancato superamento della soglia di punteggio e non alla formulazione delle regole di gara.

In un simile quadro giuridico, le violazioni del principio di trasparenza - quali la mancata pubblicazione dei curricula dei commissari e dei verbali di gara - nonché i ritardi nello svolgimento della procedura non possono fondare il ricorso avverso l'esclusione quando tali violazioni non abbiano influenzato il risultato finale della gara e la decisione espulsiva sia riconducibile esclusivamente al mancato superamento della soglia di sbarramento.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

In sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti. In particolare, le soluzioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione. Al contrario, le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante. In tale prospettiva le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. La valutazione della portata migliorativa o innovativa (e, dunque, della ammissibilità o meno) delle soluzioni presentate nell’offerta tecnica e il punteggio da attribuirle rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara, insindacabile nel merito se non in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti. Al contrario, nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato. Con la conseguenza che, in caso di infondatezza del ricorso principale, deve dichiararsi l'inmprocedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale escludente.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Il punteggio premiale per un criterio migliorativo tabellare non spetta all'operatore che offra una dotazione strumentale corrispondente a quella minima obbligatoria prevista dalla lex specialis, poiché il premio presuppone un'offerta migliorativa rispetto al minimo richiesto; l

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Quando il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, va consentito al concorrente - in ossequio al canone della massima partecipazione e all'esigenza di non trasformare la gara in una "corsa ad ostacoli" che faccia perdere di vista l'obiettivo prioritario di selezionare l'offerta migliore per l'Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza - di sanare attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali, allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Cadendo in un giorno festivo la scadenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, il predetto termine deve intendersi prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 3, c.p.a.

Non può essere accolta la richiesta di mutamento del rito per trattare unitariamente le domande – soggette a riti diversi – di accesso all'offerta tecnica non oscurata e di accesso alla diversa documentazione presupposta all'aggiudicazione in quanto, da un lato, la trattazione con il rito ordinario di cui all'art. 116 c.p.a. della decisione di oscuramente frustrerebbe la finalità acceleratoria perseguita dal legislatore con il rito speciale di cui all'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, e dall’altro, la domanda giudiziale di accesso relativa alla documentazione di gara diversa dall'offerta tecnica non è allo stato ammissibile, non essendo ancora decorso il termine per provvedere sull'istanza, con conseguente inammissibilità della domanda non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ferma restando la possibilità per la ricorrente di agire in giudizio avverso l'eventuale silenzio-diniego o l'eventuale provvedimento negativo espresso sull'istanza di accesso presentata.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residua uno spazio ampio di discrezionalità per il riesercizio dell'attività valutativa da parte dell’amministrazione. Di conseguenza, qualora venga adottato un nuovo provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa del ricorrente, sussiste una violazione o elusione del giudicato solo se l'attività asseritamente esecutiva posta in essere dall'amministrazione risulta contrassegnata da uno sviamento manifesto, ponendosi in contrasto o aggirando precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione giudiziale. In caso contrario, è configurabile soltanto un’eventuale nuova autonoma illegittimità, deducibile attraverso l’ordinario giudizio di cognizione.

Tale principio trova applicazione anche in materia di appalti pubblici, laddove all’annullamento degli atti di gara consegua l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare valutazioni discrezionali. In un simile contesto, se, da un lato, la domanda di ottemperanza e la correlata domanda di dichiarare nulli o inefficaci gli atti impugnati deve dichiararsi infondata, dall'altro, qualora il ricorrente abbia avanzato censure avverso il rinnovato giudizio di equivalenza, le stesse devono essere valutate sotto il profilo dell’illegittimità, ai fini dell’ipotetico annullamento degli atti impugnati. In tali circostanze, il Giudice è quindi tenuto a disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito da camerale ex art. 112 e ss. c.p.a. a rito speciale appalti ex art. 120 e ss. c.p.a.

Apri la scheda completa

Pronti a parlarne?

In quale ambito hai bisogno del nostro supporto?

Vorrei parlare con i vostri esperti in:

Seleziona le aree di consulenza