L'ANAC non svolge un sindacato sulla fondatezza o legittimità dei fatti oggetto di segnalazione. L'Autorità non riveste un ruolo arbitrale né può sostituirsi al giudice ordinario nella valutazione della gravità dell'inadempimento, né alle stazioni appaltanti nella ponderazione discrezionale delle segnalazioni ricevute. L'annotazione è legittima ove la notizia risulti utile e sia sorretta da adeguata istruttoria. L'operatore economico può ottenerne la rimozione solo dimostrando la manifesta infondatezza della segnalazione, apprezzabile senza complesse indagini istruttorie.
L'operatore economico che indica nella propria offerta un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante è tenuto a dimostrare l'equivalenza delle tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti; in caso di esito negativo della verifica di equivalenza, va disposta l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, richiamato dall'art. 11, comma 4.
Il ricorso avverso l’annullamento d’ufficio di una determinazione di affidamento del contratto è regolato dall'art. 120, co. 2, c.p.a., a tenore del quale gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici sono impugnati con ricorso dinanzi al T.A.R. competente nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione mentre, ai sensi dell’art. 119, co. 2, c.p.a., i restanti termini processuali ordinari sono dimezzati. In tale ambito, non è applicabile il principio processualcivilistico della conservazione degli effetti degli atti processuali desumibile dall’art. 156 c.p.c., il quale consente la sanatoria di un atto viziato da nullità ove venga raggiunto lo scopo rispetto al quale esso è preordinato. Ciò, in ragione del fatto che l’art. 39, co. 1, c.p.a. consente l’applicazione, nel processo amministrativo, di disposizioni processualcivilistiche soltanto se sussiste una lacuna nell'ordinamento processuale amministrativo e le medesime siano compatibili con il c.p.a., requisiti che non risultano integrati nella presente fattispecie.
- Nel vigente assetto normativo delineato dagli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, il progetto di assorbimento del personale non riveste carattere meramente formale, ma integra un elemento necessario e strutturale dell'offerta economica, la cui omissione non è soccorribile.
- Il fatto di aver accettato la clausola sociale prevista dalla lex specialis di gara sulla stabilità occupazionale non può essere reputato circostanza equipollente alla presentazione del progetto di riassorbimento, poiché tale accettazione non afferma alcunché sulle modalità con cui l'operatore economico intende adempiere in concreto all'obbligo di assorbimento del personale, né consente alla stazione appaltante di svolgere le verifiche demandatele dal legislatore.
Ai fini della partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, è sufficiente la disponibilità anche solo giuridica del requisito, ma tale disponibilità deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nel caso di specie la legge di gara richiedeva quale requisito di partecipazione la disponibilità di due automezzi iscritti nell'albo dei gestori ambientali. Il concorrente tuttavia risultava in possesso alla data di offerta di un mero ordine di acquisto di automezzi non ancora consegnati. I Giudici hanno quindi disposto l'annullamento dell'aggiudicazione per mancata disponibilità giuridica dei beni e assenza del requisito richiesto dalla lex specialis.
In tema di accesso alle offerte di gara, l’art. 35 co. 4 d.lgs. 36/2023, prevede che può essere escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione alle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali. L’articolo 35 co. 5, comunque prevede che “l’accesso è consentito al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara”. La verifica della stretta indispensabilità dell’accesso difensivo ex art. 35 co. 5 d.lgs. 36/2023 è logicamente successiva a quella sulla presenza o meno di un segreto tecnico o commerciale da tutelare ai sensi dell'art. 35 co. 4, perché, in assenza, si rispande la regola generale della completa accessibilità degli atti di gara da parte dei partecipanti alla stessa.