In merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria nell'ambito dei lavori, l'art. 65 d.lgs. 36/2023 non prevede alcuna disciplina per il caso in cui il consorzio stabile designi una o più imprese esecutrici per l’esecuzione di “una parte” dei lavori, eseguendo “in proprio” la restante parte. Per tali casi, il T.A.R., ha ritenuto che la nuova formulazione normativa della disposizione – volta a garantire il concreto possesso, da parte di chi esegua l’appalto, dei requisiti di partecipazione richiesti dalla Stazione appaltante – pone in capo alla consorziata c.d. esecutrice l’obbligo di qualificazione in proprio o mediante avvalimento formale, senza attribuirsi rilievo alla quota di lavori da eseguirsi in concreto. Deve quindi escludersi la possibilità di giovarsi di alcun avvalimento tacito o ex lege delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, non essendo possibile che un soggetto non qualificato esegua la prestazione.
Al fine di accertare la sussistenza di una situazione di collegamento tra due diversi concorrenti alla medesima gara, la stazione appaltante deve solgere verificare: a) la sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.; b) esclusa tale forma di controllo, l'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, l'esistenza di un 'unico centro decisionale' da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale. In tale contesto, le situazioni di collegamento sostanziale, per integrare uno tra i “rilevanti indizi” dell’unicità del centro decisionale, devono essere connotate, da un lato, da concretezza e attualità, dall’altro, dalla possibilità effettiva per le persone fisiche, per mezzo delle quali si ritenga instaurato il collegamento, di orientare le decisioni dell’impresa con rilevanza esterna.
- La struttura dell'offerta, per come delineata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, impone che i costi della manodopera siano indicati separatamente e scrutinati in sé, a prescindere dal saldo complessivo dell'offerta.
- In sede di verifica dell'anomalia vige il divieto di massima di modificare il costo del lavoro, salva la ricorrenza di casi del tutto eccezionali, con i quali sono gestite le ipotesi residuali nelle quali il margine di correzione è così esiguo da escludere che esso abbia un'effettiva incidenza sulla stima iniziale, ovvero i casi in cui sia ravvisabile un evidente errore di calcolo al quale porre rimedio, fermi i saldi o ancora l'eventualità che sorgano sopravvenienze di fatto o di diritto tali da imporre la revisione. Per l'effetto, va esclusa l'offerta con cui il concorrente abbia illegittimamente manipolato il costo del lavoro in sede di verifica dell'anomalia.
- Secondo un orientamento restrittivo, cui il Collegio intende aderire, non è possibile allocare il costo della manodopera tra le spese generali, atteso che trattasi di spese di natura amministrativa che nulla hanno a che vedere con il costo della manodopera tra le spese generali. Le spese generali assolvono alla funzione di natura amministrativa che nulla hanno copertura dei costi indiretti dell'attività imprenditoriale - quali amministrazione, formazione, coordinamento, assicurazioni - e, più in generale, delle sopravvenienze fisiologiche ed eventuali. Esse non sono concepite come una riserva disponibile per supplire a carenze nella copertura di voci strutturali, come la manodopera, che vedere con il costo della manodopera devono essere specificamente calcolate e giustificate nell'ambito dell'offerta economica. L'ammissione di una compensazione tra queste due categorie determinerebbe una sovrapposizione impropria tra funzioni economiche distinte e comprometterebbe la trasparenza del meccanismo concorrenziale, salvi taluni casi eccezionali per i quali la questione resta impregiudicata.
La Stazione Appaltante può prevedere nella lex specialis che il requisito esperienziale, ossia l'aver maturato una determinata "esperienza professionale", costituisca un criterio premiale di valutazione dell'offerta e non soltanto un requisito di qualificazione ai fini della partecipazione alla gara. In tal caso, il Consorzio aggiudicatario non può rivendicare di aver maturato alcuna “esperienza professionale” avente funzione premiale rispetto ai lavori eseguiti “in proprio” da altre imprese, ancorché queste siano consorziate, non essendo applicabile il meccanismo del "cumulo alla rinfusa" di cui all'art. 67 d.lgs. 36/2023. Tale meccanismo, che permette ad un consorzio partecipante ad una gara di spendere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria cumulativamente in capo a sé stesso ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, costituisce infatti un istituto peculiare che opera solo in sede di qualificazione per partecipare ad una gara.
E' inammissibile il ricorso volto a conseguire l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, laddove anche i prodotti offerti dalla parte ricorrente risultino privi della certificazione ambientale aggiornata all'ultima revisione normativa UNI EN ISO, atteso che dall'accoglimento del ricorso quest'ultima non potrebbe trarre l'utilità cui aspira, ossia il subentro nel contratto di fornitura.
Negli appalti c.d. "a corpo” elemento essenziale della proposta del concorrente è soltanto l'importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che concorrono a formarlo. In tali casi, la valutazione di congruità dell'offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall'operatore economico. Infatti, questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell'offerta è se quest'ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile.