Principio di diritto

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale e non estensibile a un'autonoma verifica delle singole voci di costo; tale discrezionalità è ancor più accentuata nelle concessioni di servizi, ove la verifica – condizionata da una rilevante componente previsionale anche sui ricavi – è diretta ad accertare la rimuneratività complessiva dell'operazione e l'equilibrio globale del rapporto, e non a individuare singole inesattezze nella formulazione dell'offerta.

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Principio di diritto

In materia di appalti pubblici, i servizi analoghi non devono essere identici a quelli oggetto della gara, ma devono presentare caratteristiche sufficientemente omogenee e consentire di ritenere maturata una concreta capacità professionale nell’esecuzione delle prestazioni affidate. Non può pertanto qualificarsi come analoga, rispetto al servizio complessivo di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva dei tributi comunali, la sola esperienza nella riscossione coattiva di sanzioni amministrative, trattandosi di attività distinta dalle precedenti fasi di liquidazione e accertamento. In tale ipotesi non è attivabile il soccorso istruttorio, quando la documentazione prodotta sia completa ma dimostri l’insussistenza sostanziale del requisito. La suddivisione dell’appalto in lotti è solo tendenzialmente obbligatoria: la stazione appaltante può prevedere un unico lotto, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, quando motivi adeguatamente la scelta con esigenze di unitarietà, efficienza gestionale, integrazione delle attività ed economie di scala, sindacabili dal giudice nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.

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Principio di diritto

Nel nuovo codice dei contratti pubblici, la presentazione di falsa dichiarazione, al pari dell’informazione fuorviante in gara, rileva ai soli fini dell’eventuale integrazione del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, al verificarsi della situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante. Il comma 3 dell’art. 98 individua le condizioni necessarie per integrare il grave illecito professionale (lett. a, comma 2) nell’idoneità del grave illecito professionale a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore (lett. b), enumerando e circoscrivendo le fattispecie rilevanti. In particolare, la lett. b), fa riferimento alla condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione. Al fine della riconduzione delle informazioni (obiettivamente) “false” o anche solo “fuorvianti” tra le ipotesi di “gravi illeciti professionali” la giurisprudenza ha precisato che “per un verso, non si deve trattare di dichiarazione semplicemente erronea (in quanto non conforme alla verità dei fatti) o materialmente omessa (in quanto taciuta da parte del concorrente che era in possesso dei relativi dati e delle sottese informazioni), ma di dichiarazione propriamente falsa (in quanto oggetto di una condotta intesa alla alterazione, consapevole e volontaria o quanto meno frutto di non giustificabile negligenza, parimenti idonea a strutturare un giudizio di complessiva colpevolezza) o alterata dalla omissione di dati necessari (“informazioni dovute”)”.

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Principio di diritto

Quando il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, va consentito al concorrente - in ossequio al canone della massima partecipazione e all'esigenza di non trasformare la gara in una "corsa ad ostacoli" che faccia perdere di vista l'obiettivo prioritario di selezionare l'offerta migliore per l'Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza - di sanare attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali, allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.

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Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 120, comma 2, c.p.a., il termine di 30 giorni per l'impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione decorre dal momento in cui gli atti di gara sono resi disponibili ai concorrenti, in conformità all'art. 36, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici. La mancata contestuale messa a disposizione della documentazione impone l'inizio del decorso del termine dal momento effettivo in cui tale accesso è assicurato. Infatti l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici obbliga la stazione appaltante a rendere disponibili, a tutti i candidati e offerenti, non definitivamente esclusi, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, unitamente ai verbali di gara, agli atti, ai dati e alle informazioni presupposte all'aggiudicazione, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata. Nel caso di specie, la stazione appaltante non aveva reso tempestivamente disponibile all'attuale ricorrente tutta la documentazione di gara, avendo provveduto in tal senso soltanto in esito all'istanza di accesso, pubblicando tutta la documentazione di gara, con specifico rifermento a quella comprovante il possesso dei requisiti tecnici, il 13 gennaio 2026. Soltanto da tale data ha iniziato a decorrere il termine di 30 giorni per l'impugnazione degli atti di gara, per cui il ricorso, notificato il 9 febbraio 2026, deve essere ritenuto tempestivo, essendo stato proposto prima della scadenza del 12 febbraio 2026.

L'art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina in via transitoria i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico‑professionale, non contiene alcuna prescrizione secondo cui i servizi svolti nel triennio (o nel diverso periodo) di riferimento debbano risultare, a pena di mancanza del requisito, espressamente attestati come eseguiti "con buon esito" o "a regola d'arte". Quando la lex specialis richiede, ai fini della comprova, certificati riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione (ovvero contratti e fatture quietanzate), non si può introdurre surrettiziamente, in via interpretativa, un ulteriore requisito non previsto né dalla norma né dalla legge di gara, né si può trasformare l'assenza di una formula attestante la "regolare esecuzione" in una causa automatica di esclusione. Eventuali inadempimenti o penali rilevano, invece, nella distinta sfera dell'illecito professionale ex artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, quale causa di esclusione non automatica, da valutare in contraddittorio con l'operatore.

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Il TAR Campania, sezione di Salerno, respinge il ricorso proposto dal secondo classificato in una gara per l'affidamento di concessioni balneari. Il punto centrale riguarda l'interpretazione del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis, secondo cui ciascun concorrente poteva presentare offerta per un solo lotto, con la previsione che, in caso di violazione, l'ente avrebbe considerato solo la prima offerta presentata.

La ricorrente sosteneva che le due aggiudicatarie dei lotti contestati fossero riconducibili a un unico centro decisionale (stessa persona fisica socia al 100% di una società e moglie dell'amministratore dell'altra, con contratto di affitto d'azienda tra le due), e che tale situazione avrebbe dovuto comportare l'esclusione di entrambe per dichiarazione non veritiera nel DGUE. Il Collegio, richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato n. 2176/2024, n. 5900/2023), ha anzitutto affermato che la causa di esclusione per offerte riferibili ad un unico centro decisionale opera solo all'interno del medesimo lotto (da intendersi come singola ed autonoma procedura), escludendo che in un simile contesto le regole sul vincolo di aggiudicazione tra lotti diversi potessero dar luogo a falsità dichiarativa. Rilevato quanto sopra, il TAR ha comunque riconosciuto la sostanziale riconducibilità delle due offerte ad un unico centro decisionale, configurabile a prescindere dalla formale autonomia soggettiva delle società coinvolte, traendone però una conseguenza diversa dall'esclusione. In particolare, i Giudici hanno applicato, in un’ottica sostanzialistica, il vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis, in forza del quale, in presenza di offerte plurime riferibili al medesimo centro decisionale, andava considerata valida solo la prima offerta cronologicamente presentata.

Atteso che la prima offerta in ordine temporale era proprio quella relativa al lotto 14 - oggetto del ricorso - il Comune ha correttamente attribuito l'aggiudicazione sulla base di tale offerta, confermandone la legittimità. L'aspetto di maggiore interesse applicativo sta in questa lettura sostanziale del vincolo di aggiudicazione, che va riferito all'unico centro decisionale effettivo a prescindere dalla formale autonomia soggettiva delle società coinvolte, pena l'elusione, tramite lo schermo societario, della finalità pro-concorrenziali delle regole di gara.

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