Nel caso in cui le Specifiche Tecniche di gara prevedano determinati requisiti per elementi e accessori dell'oggetto principale della fornitura e la presentazione di campionature da parte dell'offerente, la mancata presentazione di queste ultime costituisce un vizio idonee a comportare l'esclusione dell'operatore dalla gara. Verificandosi un'ipotesi di incompletezza e indeterminatezza dell'offerta, deve escludersi la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio non ammesso per le carenze dell'offerta tecnica, essendosi al di fuori dell'ambito del c.d. soccorso procedimentale, che può essere attuato in presenza di una mera richiesta di chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all’offerta.
- Quando la stazione appaltante conclude favorevolmente il sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, spetta al concorrente che contesta l'aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell'insostenibilità dell'offerta positivamente valutata ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, non potendo la parte ricorrente limitarsi ad imputare genericamente all'aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste né reputate necessarie dalla stazione appaltante.
- Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Al fine di accertare la sussistenza di una situazione di collegamento tra due diversi concorrenti alla medesima gara, la stazione appaltante deve solgere verificare: a) la sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.; b) esclusa tale forma di controllo, l'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, l'esistenza di un 'unico centro decisionale' da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale. In tale contesto, le situazioni di collegamento sostanziale, per integrare uno tra i “rilevanti indizi” dell’unicità del centro decisionale, devono essere connotate, da un lato, da concretezza e attualità, dall’altro, dalla possibilità effettiva per le persone fisiche, per mezzo delle quali si ritenga instaurato il collegamento, di orientare le decisioni dell’impresa con rilevanza esterna.
L’affidatario in-house ha la facoltà di affidare lo svolgimento di parte delle proprie prestazioni a terzi selezionati tramite gara, non essendo obbligato all'esecuzione della prestazione interamente in proprio.
Al riguardo, l'art. 16 co. 7 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) prevede espressamente che le società in-house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. 50/2016, ciò in quanto le stesse sono configurabili in termini sostanziali come organi dell'amministrazione controllante. Nè un divieto può essere in alcun modo desunto dalle disposizioni in materia di subappalto, la cui inapplicabilità discende dalla mancanza a monte dell'affidamento di un appalto in favore della società in-house. La società in-house non è infatti legata all’Amministrazione da un contratto di appalto, ma è una società-organo (come chiarito dalla sentenza Teckal), degli enti pubblici che ad essa partecipano in via totalitaria.
Risulta ammissibile un ricorso volto a sindacare gli esiti della verifica di anomalia nei casi in cui la ricorrente abbia motivato con ampiezza le ragioni per le quali reputi che il cronoprogramma elaborato dall'aggiudicataria sia irrealistico e le soluzioni proposte per la riduzione della durata dei lavori siano irrealizzabili.
Tali argomentazioni sono infatti dirette a mettere in luce profili di macroscopica inattendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Stazione appaltante ed una eventuale statuizione di accoglimento si muoverebbe dunque nel perimetro del sindacato estrinseco c.d. “forte” del Giudice amministrativo. Inoltre, nel caso in cui la ricorrente evidenzi incongruenze ed errori dell'offerta dell'aggiudicataria di immediata evidenza e radicalità tali da minare la credibilità della complessiva offerta, è giustificabile la regressione del procedimento alla fase istruttoria ai fini di una nuova valutazione di anomalia.
- La struttura dell'offerta, per come delineata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, impone che i costi della manodopera siano indicati separatamente e scrutinati in sé, a prescindere dal saldo complessivo dell'offerta.
- In sede di verifica dell'anomalia vige il divieto di massima di modificare il costo del lavoro, salva la ricorrenza di casi del tutto eccezionali, con i quali sono gestite le ipotesi residuali nelle quali il margine di correzione è così esiguo da escludere che esso abbia un'effettiva incidenza sulla stima iniziale, ovvero i casi in cui sia ravvisabile un evidente errore di calcolo al quale porre rimedio, fermi i saldi o ancora l'eventualità che sorgano sopravvenienze di fatto o di diritto tali da imporre la revisione. Per l'effetto, va esclusa l'offerta con cui il concorrente abbia illegittimamente manipolato il costo del lavoro in sede di verifica dell'anomalia.
- Secondo un orientamento restrittivo, cui il Collegio intende aderire, non è possibile allocare il costo della manodopera tra le spese generali, atteso che trattasi di spese di natura amministrativa che nulla hanno a che vedere con il costo della manodopera tra le spese generali. Le spese generali assolvono alla funzione di natura amministrativa che nulla hanno copertura dei costi indiretti dell'attività imprenditoriale - quali amministrazione, formazione, coordinamento, assicurazioni - e, più in generale, delle sopravvenienze fisiologiche ed eventuali. Esse non sono concepite come una riserva disponibile per supplire a carenze nella copertura di voci strutturali, come la manodopera, che vedere con il costo della manodopera devono essere specificamente calcolate e giustificate nell'ambito dell'offerta economica. L'ammissione di una compensazione tra queste due categorie determinerebbe una sovrapposizione impropria tra funzioni economiche distinte e comprometterebbe la trasparenza del meccanismo concorrenziale, salvi taluni casi eccezionali per i quali la questione resta impregiudicata.