Il rifiuto ingiustificato dell'aggiudicatario di sottoscrivere il contratto alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in gara legittima la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria. Se davvero il capitolato speciale fosse stato formulato in termini contraddittori e fuorvianti, tali da non mettere gli operatori economici nelle condizioni di formulare un'offerta congrua, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente la lex specialis di gara, censurando puntualmente le clausole ritenute ostative alla presentazione di un'offerta economicamente sostenibile
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato si muove nel senso di ritenere, in linea astratta, legittima l’introduzione di clausole concernenti i limiti dimensionali dell’offerta tecnica, purché siano applicate cum grano salis e corrispondano, nella loro concreta applicazione, all’interesse reale a che i concorrenti non possano trarre un vantaggio indebito dalla formulazione dell'offerta in senso difforme. Nel caso di specie, a fronte di un limite di 25 pagine espressamente prescritto a tutti i concorrenti con una clausola in sé esente da nullità, la ricorrente ha presentato un’offerta di ben 74 pagine. Se la stazione appaltante non l'avesse esclusa, essa avrebbe goduto di una posizione di estremo favore, stante il carattere dettagliato dei profili tecnici sui quali ha potuto diffondersi rispetto ai concorrenti che, invece, si sono uniformati alla legge di gara.
Il termine per impugnare il provvedimento di esclusione decorre dalla seduta pubblica di gara alla quale abbia partecipato un rappresentante dell'impresa esclusa, qualora la motivazione dell'esclusione sia stata integralmente verbalizzata, senza che tale termine possa essere procrastinato fino alla delibera di aggiudicazione. La difformità tra i costi della manodopera indicati nell'offerta e quelli esposti nei giustificativi non è emendabile tramite soccorso istruttorio, trattandosi di un elemento essenziale dell'offerta economica e non di un mero errore materiale (in sede di giustificazioni l'impresa ha quasi triplicato i costi di manodopera facendo emergere un’assoluta incongruenza rispetto al dato indicato in offerta).
L'equivalenza nel sistema degli appalti pubblici è ammessa, quanto ai requisiti minimi previsti nel capitolato, limitatamente a quelli di natura funzionale e deve, viceversa, ritenersi preclusa per quelli di natura strutturale, pena l'emersione di aliud pro alio e del conseguente vulnus al generale principio di par condicio. La natura funzionale del requisito minimo non dipende dalla natura intrinseca del requisito, bensì dalla qualificazione esplicitata dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.