Principio di diritto

La scelta di attivare la verifica facoltativa di anomalia ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 è espressione di amplissima discrezionalità, non richiede particolare motivazione ed è sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o errore di fatto; essa può legittimamente estendersi a tutti i concorrenti quando il fattore di criticità (come la misura dell'aggio offerto e il conseguente equilibrio del PEF) è comune alle offerte. In sede di giustificazioni grava sull'operatore l'onere di dimostrare, con dati storici, statistici o comunque oggettivamente verificabili, l'attendibilità delle stime di ricavo su cui poggia in misura prevalente la sostenibilità dell'offerta, non bastando il generico richiamo all'esperienza maturata o a indicatori interni aziendali.

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Principio di diritto

Quando la lex specialis àncora il criterio premiale all'incremento di una specifica prestazione (le attività di monitoraggio remunerate a canone fisso), le migliorie offerte non possono essere imputate ad altre componenti del servizio; la sostenibilità economica dell'offerta va peraltro valutata unitariamente, in relazione al valore complessivo dell'appalto e non alla singola voce di corrispettivo, e la scelta dei criteri premiali rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, non essendo imposto che il punteggio massimo sia in concreto conseguibile da tutti gli operatori.

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Principio di diritto

Gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 delineano un regime speciale e autonomo di accesso agli atti di gara, nel quale l’interesse all’accesso del concorrente non aggiudicatario è in re ipsa, in ragione della posizione qualificata derivante dalla partecipazione alla procedura e dell’interesse alla verifica dell’attribuzione dei punteggi e della legittimità dell’aggiudicazione.

La sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica per la presenza di segreti tecnici o commerciali costituisce un’eccezione alla regola dell’ostensibilità e richiede una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, nonché un’autonoma valutazione della stazione appaltante, chiamata a effettuare un concreto bilanciamento tra tutela della riservatezza, trasparenza e diritto di difesa, senza potersi limitare al mero recepimento dell’opposizione formulata dall’aggiudicatario.

Il generico richiamo al know-how aziendale non è sufficiente a giustificare l’oscuramento: il concorrente deve individuare in modo chiaro e specifico le informazioni riservate, dimostrandone la segretezza, la rilevanza economica, il vantaggio competitivo derivante dalla loro conoscenza e l’adozione di adeguate misure di protezione, secondo i requisiti dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005.

L’oscuramento deve, inoltre, rispettare un principio di stretta proporzionalità, potendo riguardare esclusivamente le precise informazioni effettivamente riservate la cui divulgazione arrecherebbe un concreto pregiudizio economico o competitivo.

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Principio di diritto

Nelle procedure di gara telematiche, qualora la lex specialis prescriva in modo chiaro che, dopo il caricamento dell’offerta economica, il concorrente debba procedere alla sua validazione mediante l’apposito tasto “Conferma offerta”, l’omissione di tale adempimento comporta la mancata presentazione dell’offerta e legittima l’esclusione dalla procedura. La conferma non costituisce un adempimento meramente formale, poiché assolve alla funzione sostanziale di trasmettere l’offerta e renderla disponibile alla commissione di gara; non assumono pertanto rilievo né il precedente caricamento dei documenti sulla piattaforma, né la ricezione di comunicazioni attestanti il solo caricamento, né la visualizzazione di indicatori grafici ad esso riferiti, soprattutto quando il sistema segnali espressamente che l’offerta non è stata confermata. In assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma, trovano applicazione i principi di autoresponsabilità e diligenza professionale dell’operatore economico, sul quale ricadono le conseguenze dell’inesatto utilizzo degli strumenti telematici e dell’inosservanza delle regole tecnico-procedurali che integrano la disciplina di gara. L’esclusione non contrasta né con il principio del risultato e della fiducia, né con il principio di tassatività delle cause di esclusione, trattandosi non di un requisito soggettivo ulteriore, ma della mancata osservanza delle modalità necessarie per la valida presentazione dell’offerta. Non è inoltre consentito il soccorso istruttorio o procedimentale, poiché esso può riguardare chiarimenti su un’offerta regolarmente presentata, ma non può consentire, dopo la scadenza del termine, la conferma, l’integrazione o la trasmissione di un’offerta economica mai pervenuta nella disponibilità della commissione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

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Principio di diritto

Le clausole della lex specialis relative ai criteri di valutazione delle offerte (inclusa la formula di attribuzione del punteggio economico) non sono immediatamente lesive e possono essere impugnate solo all’esito della gara, con l’aggiudicazione e la definizione della graduatoria. La valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; il punteggio nei criteri tabellari non implica automaticamente un analogo livello di valutazione nei criteri discrezionali. La qualità di gestore uscente non implica, di per sé, un migliore punteggio tecnico, poiché ciò introdurrebbe una posizione di vantaggio strutturale non collegata al contenuto dell’offerta, in contrasto con i principi di concorrenzialità e parità di trattamento. La scelta delle formule di attribuzione del punteggio economico rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza; non è irragionevole una formula che attenui il peso marginale del ribasso in gare in cui la competizione economica incide su una quota fisiologicamente ridotta del valore complessivo del contratto. Le disposizioni relative al limite massimo di pagine delle offerte tecniche hanno carattere meramente organizzativo e redazionale; il loro superamento non comporta l’esclusione, ma al più la non valutazione delle parti eccedenti, in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione. L’uso di tabelle e elementi grafici nelle relazioni tecniche non integra aliud pro alio, salvo difformità sostanziale dell’offerta rispetto alle caratteristiche essenziali del servizio; la contestazione delle modalità redazionali non giustifica l’esclusione. Il ricorso incidentale “escludente” perde di interesse e deve essere dichiarato improcedibile allorché il ricorso principale venga respinto nel merito, non potendo più incidere sull’esito della controversia.

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Principio di diritto

Il principio di equivalenza consente l’ammissione di prodotti non identici a quelli descritti dalla lex specialis soltanto quando essi risultino sostanzialmente e funzionalmente idonei a soddisfare le esigenze perseguite dalla stazione appaltante, ma non può essere invocato per superare la mancanza di requisiti tecnici minimi aventi carattere essenziale e strutturale, la cui assenza configura un aliud pro alio. La qualificazione di un requisito minimo come strutturale o funzionale deve essere effettuata avendo riguardo alla disciplina di gara e, in particolare, all’eventuale esplicitazione delle finalità e dei bisogni che la prescrizione tecnica è destinata a soddisfare. Ove tali finalità non siano indicate e la caratteristica sia prescritta espressamente come requisito minimo necessario, l’offerta che ne sia priva deve essere esclusa e non può essere resa conforme mediante l’applicazione del principio di equivalenza.

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