Gli oneri di sicurezza aziendale devono essere indicati nell'offerta economica e non possono essere conteggiati unitamente ad altri costi, quali quelli per la manodopera.
L'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 va, infatti, interpretato nel senso che: (i) tutti gli oneri per l'assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere indicati nell'offerta economica; (ii) gli oneri di sicurezza interni devono essere indicati separatamente dal costo del lavoro. Tale incongruità non può essere compensata con la complessiva sostenibilità dell'offerta economica, tenuto conto della finalità sottesa all'art. 110, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, che è quella di garantire il pieno e sicuro rispetto degli obblighi normativi in materia di sicurezza del lavoro, in quanto i costi di sicurezza interni e/o aziendali costituiscono un elemento essenziale dell'offerta economica, sia perché attengono al principio costituzionale della sicurezza dei lavoratori, da cui discende la necessaria loro indicazione nell'offerta economica, per dimostrare in modo inequivocabile che l'offerente ne ha tenuto conto al momento della formulazione dell'offerta, sia perché consente alla stazione appaltante di valutarne direttamente, cioè anche senza l'attivazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, la congruità con riferimento all'appalto da eseguire.
E' inficiato da carenza di istruttoria e da travisamento dei presupposti di fatto il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, allorquando il concorrente abbia utilizzato un parametro di costo del lavoro non aggiornato sia per quanto riguarda il contratto in concreto applicato, sia per quanto riguarda le tabelle ministeriali del settore edilizia.
La sussistenza di un rapporto di subfornitura tra due operatori concorrenti, peraltro incidente unicamente su poco più del 10% dell’importo complessivamente offerto, nonché l'entità dei ribassi offerti da tali operatori economici in sede di gara, non costituiscono rilevanti elementi indiziari, come tali idonei a comprovare la provenienza delle offerte degli anzidetti operatori economici da un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, la circostanza che in un mercato concentrato intercorrano rapporti commerciali tra le imprese che vi operano non vale di per sé a dimostrare che le stesse, per effetto di rapporti meramente negoziali di carattere non collusivo, riescano a esercitare alcun tipo di influenza sulla determinazione del contenuto delle offerte dei concorrenti, disciplinandone la condotta di gara con il fine di alterarne a proprio vantaggio gli esiti.
La dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando - diverso da quello indicato in sede di offerta - non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, perché, altrimenti, si consentirebbe all'operatore economico di modificare il contenuto sostanziale dell'offerta e, in particolare, i costi della manodopera.
Ai sensi dell'art. 212 del Codice dell'Ambiente, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e di bonifica dei siti. Il conseguimento dell'iscrizione ha una doppia valenza, in quanto, da un lato, dimostra il possesso di un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale, mentre, dall’altro, comprova la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti. Con la conseguenza che, valendo tale iscrizione anche sul piano soggettivo della idoneità professionale, tale requisito non poteva essere in alcun modo oggetto di subappalto.
Risulta legittima l'annotazione nel casellario ANAC della segnalazione operata da una Stazione Appaltante a carico di un'impresa a seguito della risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento disposta in ragione di un ritardo insanabile nell’esecuzione delle opere, con abbandono del cantiere da parte dell’impresa anche qualora quest'utlima abbia proposto un’azione al fine di contestare la legittimità della penale irrogatale dalla stazione appaltante e di far accertare la risoluzione del contratto per fatto della stazione appaltante. In tale circostanza, ANAC, esaminata copia dell'atto di citazione e della documentazione prodotta dall'impresa, ha legittimamente ritenuto non idonea tale azione a dimostrare con un’evidenza tale da poter essere apprezzata dall’Autorità nell’ambito del procedimento di annotazione né la palese insussistenza dell’inadempimento per cui è stata disposta la risoluzione segnalata, né la manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione, né comunque la sussistenza di evidenti ragioni di straordinarietà della vicenda tali da rendere inutile la notizia annotata.