La sussistenza di un mero rapporto di subfornitura tra due operatori economici non vale a integrare la causa di esclusione non automatica delle offerte imputabili a unico centro decisionale
La sussistenza di un rapporto di subfornitura tra due operatori concorrenti, peraltro incidente unicamente su poco più del 10% dell’importo complessivamente offerto, nonché l'entità dei ribassi offerti da tali operatori economici in sede di gara, non costituiscono rilevanti elementi indiziari, come tali idonei a comprovare la provenienza delle offerte degli anzidetti operatori economici da un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, la circostanza che in un mercato concentrato intercorrano rapporti commerciali tra le imprese che vi operano non vale di per sé a dimostrare che le stesse, per effetto di rapporti meramente negoziali di carattere non collusivo, riescano a esercitare alcun tipo di influenza sulla determinazione del contenuto delle offerte dei concorrenti, disciplinandone la condotta di gara con il fine di alterarne a proprio vantaggio gli esiti.