Principio di diritto

Il TAR Lecce respinge il ricorso proposto da un operatore economico escluso, per anomalia dell'offerta, da una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi. Il punto di maggiore interesse riguarda l'applicabilità del procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 d.lgs. 36/2023 anche alle concessioni di servizi, questione sulla quale il Collegio recepisce integralmente i principi enunciati dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 2343/2026).

In particolare, viene chiarito che il codice del 2023, diversamente dal precedente, ha sciolto ogni dubbio sul punto, stante la previsione generale di applicabilità del codice ai contratti di concessione (cfr. art. 13) e l'assenza di norme che escludano specificamente l'art. 110 per tali fattispecie.

Resta tuttavia ferma la netta distinzione tra le due verifiche: l'equilibrio economico-finanziario della concessione deve risultare dal PEF, secondo la verifica ex ante prevista dall'art. 185, comma 5, mentre l'art. 110 disciplina l'eventuale verifica successiva, in gara, della congruità dei singoli elementi dell'offerta, qualora emergano indizi di anomalia. Le due verifiche hanno carattere autonomo e non sovrapponibile, e il PEF non può essere sostituito dalle giustificazioni tipiche del subprocedimento di anomalia. Nel merito, è interessante rilevare che il TAR ha confermato il giudizio di anomalia, valorizzando in particolare la sottostima dei costi di trasporto e la presenza di un utile d'impresa pressoché nullo (1,33% del prezzo offerto), elementi che la stazione appaltante ha ritenuto sintomatici dell'inaffidabilità complessiva dell'offerta, in base ad una valutazione discrezionale che il Collegio ha considerato insindacabile sulla base del noto orientamento giurisprudenziale in materia.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Deve considerarsi inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’impugnazione degli atti di gara con il quale il terzo classificato lamenti profili di legittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario, senza muovere alcuna censura alla posizione del secondo classificato, nella speranza che quest'ultimo possa essere escluso all'esito di una procedura di verifica dell'anomalia da parte della Stazione Appaltante.

Difatti, nel caso in cui i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale da determinare l’illegittimità ed il travolgimento dell’intera procedura di gara, l'accoglimento del ricorso determinerebbe un mero scorrimento della graduatoria a favore della seconda classificata, senza recare alcuna concreta utilità al ricorrente, .

L’utilità che il concorrente mira a conseguire, anche laddove finale o strumentale, deve infatti derivare in via immediata e diretta e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso, e non in via mediata da eventi incerti e potenziali, ossia da eventi che non costituiscono conseguenza normale dell’annullamento.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

L'appalto integrato è caratterizzato dal fatto che l'oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un'altra per l'esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara. In questa tipologia contrattuale, il progettista, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, può essere: a) mandante in raggruppamento temporaneo "eterogeneo" con gli operatori economici che partecipano per l'appalto o alla concessione dei lavori e, in tal caso, assume anche la qualifica di offerente; b) indicato ma estraneo all'offerente (c.d. ausiliario che presta un "avvalimento atipico"); c) appartenente allo staff tecnico dell'offerente che concorre per i lavori, a tale scopo contrattualizzato da quest'ultimo operatore economico; in tal caso, lo staff tecnico può essere costituito anche da più professionisti contrattualizzati individualmente, in quanto assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, quindi integrati nell'impresa con un rapporto diretto. Se lo staff tecnico dell'impresa non ha i requisiti tecnico-professionali per la progettazione, l'impresa concorrente deve ricorrere a una delle fattispecie sub a) o sub b). In relazione alla specifica figura del progettista indicato, la giurisprudenza ritiene che si tratti di un soggetto esterno all'operatore economico, che non assume la veste di concorrente, ma collabora con esso su base privatistica. Il progettista associato, ovvero il componente del RTP di professionisti costituito dall'impresa come parte dell'offerta, viceversa assume la veste di partecipante alla gara. Come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, la distinzione tra le due figure è netta.

Posto che il progettista indicato come professionista esterno non assume, neppure nel caso di appalto integrato, la veste di concorrente, è ammessa la sostituibilità dei componenti del raggruppamento di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria che abbiano perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara, seppur con il limite della modifica sostanziale dell'offerta. In ordine alla sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta, occorre verificare se la sostituzione del professionista indicato, ammissibile in linea di principio sulla scorta della sua qualificazione come professionista esterno che collabora con l'operatore economico, determini, nel caso concreto, una modificazione sostanziale dell'offerta, non potendo essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell'offerta sia nell'esecuzione del contratto. È necessario che il concorrente adduca e dimostri che la sostituzione del progettista non comporti la modifica sostanziale dell'offerta che ha conseguito un importante punteggio e, correlativamente, è indispensabile che la Commissione si faccia carico di un'adeguata e motivata valutazione al proposito. La giurisprudenza fissa poi il limite temporale, entro cui è ammissibile la sostituzione del progettista nell'appalto integrato, affermando che, dal combinato disposto degli artt. 94, comma 2, 96, comma 5, 97, commi 1 e 2, e 104, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, interpretati alla luce del principio del risultato, si evince che la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, deve avvenire, a iniziativa dello stesso concorrente, nel limite temporale generale e inderogabile, costituito dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione. La giurisprudenza si spinge, poi, fino al punto di ritenere che l'omessa indicazione del soggetto, cui affidare l'attività di progettazione, non legittima l'esclusione della ricorrente dalla gara dal momento che la giurisprudenza ammette la sostituzione del progettista "indicato", perché privo dei requisiti, con altro tecnico, argomentando con l'impossibilità di attribuire a tale soggetto la qualifica formale di concorrente; pertanto, non vi è motivo per non ammettere il soccorso istruttorio in ipotesi in cui il nome del progettista indicato sia stato completamente omesso nel DGUE; né si può ritenere che il soccorso istruttorio subisca una preclusione dal disposto dell'art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, secondo cui il soccorso non può essere utilizzato in presenza di omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente e ciò proprio in virtù del fatto che il progettista indicato non assume la veste di concorrente.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

E' legittima l'esclusione disposta a causa del mancato caricamento, nella busta economica, dell'offerta economica analitica richiesta dalla lex specialis di gara, atteso che il "Documento d'offerta" non può essere considerato fungibile rispetto al modello analitico di offerta economica analitica, costituendo tali documenti parte integrante dell'offerta economica secondo quanto previsto dall’architettura di gara. In particolare, il "Documento d'offerta" generato dalla piattaforma, pur recando l'importo complessivo dell'offerta, non poteva né doveva contenere il complesso delle informazioni economiche richieste dalla legge di gara, né poteva surrogare l'offerta economica analitica, essenziale per verificare la congruità economica dell'offerta stessa, l'assenza di prezzi anomali o in perdita su singoli prodotti e la corretta applicazione dei criteri di valutazione. Il mancato caricamento, nella busta economica, dei documenti richiesti a pena di esclusione non è sanabile né mediante l'istituto del soccorso istruttorio né mediante il coordinamento tra documenti collocati in diverse sezioni della piattaforma né, ancora, mediante la ricostruzione aliunde del contenuto dell’offerta. Del resto, imporre alla Stazione appaltante una siffatta attività ricostruttiva significherebbe: a) trasformare la verifica dell'offerta in un'operazione interpretativa ex post, incompatibile con i principi di certezza, immodificabilità, trasparenza e par condicio, tanto più in una procedura telematica nella quale la separazione delle buste e la corretta imputazione dei documenti alle rispettive sezioni costituiscono garanzie essenziali del procedimento; b) disattendere la funzione stessa delle procedure telematiche, che impongono che gli elementi essenziali dell'offerta risultino direttamente e immediatamente acquisiti negli spazi a ciò destinati, senza necessità di integrazioni ricostruttive o collegamenti tra documenti collocati in sezioni differenti della piattaforma. Il "Documento d'offerta" generato dalla piattaforma Sintel ha natura essenzialmente riepilogativa delle informazioni inserite nel sistema e non sostituisce gli atti di offerta in senso proprio. Il principio del risultato, pur assumendo primaria rilevanza sul piano ermeneutico, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 36/2023, non può tradursi nel superamento delle regole della procedura cui la stazione appaltante si è auto-vincolata, né consentire la sostituzione di documenti mancanti o la ricostruzione postuma del contenuto dell'offerta economica, dal momento che il perseguimento del risultato deve avvenire nel rispetto dei concorrenti principi di legalità, parità di trattamento, trasparenza e concorrenza, che costituiscono parimenti parametri di legittimità dell'azione amministrativa.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Il TAR Veneto accoglie il ricorso del secondo classificato in una gara per l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e antincendio di una struttura ospedaliera, annullando l'aggiudicazione al primo classificato e accertando il diritto del ricorrente a conseguirla, in una vicenda decisa per un margine di soli 0,08 punti. Un profilo di interesse riguarda la disciplina della dichiarazione di equivalenza del CCNL, introdotta dal d.lgs. 209/2024 con il nuovo art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.01. La mandante dell'aggiudicataria aveva dichiarato in gara l'applicazione del CCNL Metalmeccanici, in luogo del CCNL Edili indicato dalla stazione appaltante, senza tuttavia presentare la prescritta dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative. Il TAR afferma - in discontinuità rispetto all'orientamento formatosi nel vigore del testo originario dell'art. 11 (che riteneva sanabile l'omissione tramite soccorso istruttorio: ANAC, Bando tipo 1/2023; TAR Piemonte n. 1222/2024) - che la nuova disciplina impone la presentazione della dichiarazione già in sede di offerta, qualificandola come elemento strutturale e non meramente procedurale della proposta, in quanto incide sulla determinazione dei costi della manodopera e sul regime normativo del rapporto di lavoro (inquadramento, orario, ferie, tutele collettive). Ne consegue l'inammissibilità del soccorso istruttorio, riservato a chiarimenti formali e non a integrazioni sostanziali dell'offerta. Inoltre, il TAR – dopo aver ricordato la distinzione tra migliorie (ammissibili, se non alterano le caratteristiche progettuali già fissate) e varianti (vietate se non espressamente consentite, in quanto incidenti su tipologia, struttura e funzione del progetto) – ha affermato che l'intervento proposto, riguardando un edificio mai contemplato nel progetto definitivo, costituiva variante inammissibile, illegittimamente valutata in sede di attribuzione del punteggio tecnico. Un secondo aspetto ha riguardato le misure di self-cleaning adottate dall'aggiudicataria a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio per turbata libertà degli incanti, per le quali il TAR ha accertato il difetto di istruttoria e motivazione sul rilievo che le misure organizzative erano state adottate nel 2022, anteriormente ai fatti oggetto di indagine (2023), sicché l'amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente la loro effettiva pertinenza rispetto alla vicenda contestata, anziché limitarsi a un richiamo generico, mancando il necessario nesso funzionale tra illecito e ravvedimento.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Nelle procedure di gara, quando la lex specialis richiede, a pena di esclusione, che l’offerta tecnica e i relativi elaborati siano sottoscritti digitalmente da un tecnico abilitato, la mancanza di tale sottoscrizione determina l’esclusione del concorrente, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta e di garanzia della serietà e sostenibilità delle soluzioni progettuali proposte. Non è equipollente alla firma digitale la mera immagine scansionata della firma autografa, priva di autonoma validità giuridica e inidonea a garantire la riconducibilità dell’atto al sottoscrittore. La carenza non è sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché attiene alla documentazione costitutiva dell’offerta tecnica.

Apri la scheda completa

Pronti a parlarne?

In quale ambito hai bisogno del nostro supporto?

Vorrei parlare con i vostri esperti in:

Seleziona le aree di consulenza