Con la pronuncia in esame il TAR ricorda anzitutto che l'art. 110 del nuovo Codice - a differenza del previgente d.lgs. n. 50 del 2016 che fissava la soglia di anomalia al superamento dei quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri quantitativi e qualitativi - non contempla più alcun valore-soglia al di sopra del quale, nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica di anomalia diviene obbligatoria. La valutazione è interamente rimessa alla discrezionalità della S.A., che può procedere ogniqualvolta elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua e sostenibile. Tale principio trova conferma anche nel caso in cui la lex specialis abbia individuato specifici presupposti di anomalia, poichè una simile previsione assolve unicamente alla funzione di garantire trasparenza e prevedibilità nei casi di verifica imposta o automatica, ma non preclude affatto all'Amministrazione di attivare la verifica in via discrezionale in presenza di elementi che inducano a dubitare della sostenibilità dell'offerta. La tutela dell'interesse pubblico alla serietà e affidabilità del contraente costituisce infatti una clausola generale che non può essere limitata a priori dalle previsioni del bando. Sarebbe del resto inesigibile che la S.A. tipizzi ex ante tutti i possibili indici sintomatici di inaffidabilità di un'offerta. L'attivazione discrezionale della verifica è quindi sindacabile in sede giurisdizionale unicamente nei limiti dell'evidente illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
La revoca degli atti di gara può intervenire non oltre la stipula del contratto ed è legittima se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive. Il potere di autotutela delle Pubbliche Amministrazioni è caratterizzato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza. In relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva infatti il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorchè definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. Nel caso di specie, è stato considerato legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante, dopo aver pacificamente riconosciuto l’erronea introduzione nella lex specialis di fattispecie di esclusione automatica non applicabile al caso concreto, ha disposto la revoca della gara.
La causa di esclusione non automatica per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, ai sensi dell'art. 95, co. 2, D.Lgs. 36/2023, si considera integrata quando l'importo dell'inadempimento tributario supera il 10% del valore dell'appalto; il pagamento parziale del debito o la pendenza di giudizi fiscali non sono idonei ad escludere la gravità della violazione, la quale deve invece essere integralmente estinta o integralmente oggetto di impegno vincolante di pagamento anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In una gara per l'aggiudicazione dei servizi di organizzazione e gestioni dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti scolastici, è legittima la scelta dell'amministrazione di parametrare il valore dell’appalto e della base d’asta al cd. mark-up, ossia ai ricavi netti per l’attività di servizio e intermediazione dell’agenzia, piuttosto che al valore dei servizi pagabili (incluse cioè le spese di viaggio, albergo, ecc.). Ciò in quanto il valore del cd. “pacchetto turistico” non è predeterminabile a priori, dipendendo da scelte che rientrano nella disponibilità esclusiva dell’istituto scolastico.
La stima compiuta dalla stazione appaltante non può dunque definirsi illogica o in contrasto con la previsione recata dall’art.14, co.4, d.lgs.n.36/2023, che affida alla stazione appaltante il compito di “stimare” il valore, dovendo essere presi in considerazioni elementi noti a monte, laddove nella fattispecie, gli stessi non sono conoscibili a priori, né predefinibili in modo rigido.
La campionatura non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare con la produzione di capi o prodotti dimostrativi ("campioni") la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze delle stazioni appaltanti. Pertanto, la campionatura non costituisce una componente essenziale ed intrinseca dell’offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa rivelandosi funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa. Pertanto, nel caso in cui la campionatura non contribuisca alla formazione dei punteggi tecnici, non può essere disposta l'esclusione dell'operatore che non abbia tempestivamente trasmesso i propri campioni alla Stazione Appaltante entro il termine previsto dalla lex specialis, non essendole stata attribuita, nel caso di specie, funzione costituitva dell'offerta.
E' inficiato da carenza di istruttoria e da travisamento dei presupposti di fatto il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, allorquando il concorrente abbia utilizzato un parametro di costo del lavoro non aggiornato sia per quanto riguarda il contratto in concreto applicato, sia per quanto riguarda le tabelle ministeriali del settore edilizia.