Principio di diritto

In materia di contratti pubblici, la riammissione in autotutela di un concorrente illegittimamente escluso per mancata valutazione dell'offerta tecnica non impone la rinnovazione integrale della procedura di gara, ma soltanto la riedizione del segmento procedimentale viziato, mediante valutazione dell'offerta tecnica pretermessa da parte della medesima commissione, anche se siano già state conosciute le offerte tecniche ed economiche degli altri concorrenti, purché non sia stata ancora aperta l'offerta economica del concorrente riammesso. Tale modalità operativa non viola i principi di segretezza, imparzialità e par condicio, né integra un'ipotesi di illegittima commistione tra offerta tecnica ed economica, rispondendo al principio di conservazione degli atti di gara. È inoltre inammissibile il ricorso con cui il concorrente chieda direttamente l'aggiudicazione senza dedurre e dimostrare la prova di resistenza, quando le censure prospettate sono idonee, al più, a fondare un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della procedura.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Punteggio numerico e sufficienza della motivazione

Nelle gare pubbliche il punteggio numerico attribuito dalla Commissione giudicatrice agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica costituisce di per sé motivazione sufficiente, a condizione che i criteri di valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati nella lex specialis. La sufficienza motivazionale del voto numerico è tanto più evidente quanto più la griglia di criteri e sub-criteri sia stringente e analitica, con coefficienti progressivi che corrispondono a giudizi sintetici predeterminati. In tale ipotesi il mancato corredo di una motivazione discorsiva non integra un vizio del provvedimento valutativo.

Interesse strumentale alla riedizione della gara: carenza in capo al concorrente legittimamente escluso Il concorrente legittimamente escluso dalla gara - in quanto la sua offerta tecnica non ha superato la soglia di sbarramento con valutazione corretta e non viziata da manifesta irragionevolezza - non vanta un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale. La posizione di soggetto estraneo alla gara, determinata dall'esclusione legittima, non consente di contestare vizi della lex specialis che, quand'anche fondati, non avrebbero inciso sul risultato finale, essendo l'esclusione causalmente imputabile al mancato superamento della soglia di punteggio e non alla formulazione delle regole di gara.

In un simile quadro giuridico, le violazioni del principio di trasparenza - quali la mancata pubblicazione dei curricula dei commissari e dei verbali di gara - nonché i ritardi nello svolgimento della procedura non possono fondare il ricorso avverso l'esclusione quando tali violazioni non abbiano influenzato il risultato finale della gara e la decisione espulsiva sia riconducibile esclusivamente al mancato superamento della soglia di sbarramento.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Il carattere oggettivo dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, richiesto dall’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, non implica la necessaria previsione di punteggi quantitativi o tabellari. È pertanto legittima la lex specialis che preveda esclusivamente criteri qualitativi e punteggi discrezionali, purché essi siano previamente e sufficientemente predeterminati, pertinenti all’oggetto dell’appalto, trasparenti e idonei a rendere il giudizio della Commissione verificabile e non arbitrario.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Nel giudizio in materia di accesso agli atti di una procedura di gara, l’integrale ostensione della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del processo, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, qualora il ricorrente dichiari di avere conseguito piena soddisfazione della propria pretesa ostensiva. In tale ipotesi, le spese possono essere poste, secondo il criterio della soccombenza virtuale, a carico della stazione appaltante la cui condotta abbia reso necessaria la proposizione del giudizio, pur potendo il giudice disporne la compensazione parziale.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Per condivisibile e consolidata giurisprudenza, tenuto conto della natura e della funzione dei codici ATECO, l’identificazione dell’attività svolta dalla concorrente non può essere basata solo su di essi, dovendo la stazione appaltante valutarne l’attinenza con l’oggetto della gara mediante un approccio sostanziale, che garantisca la corretta esecuzione dell’affidamento, ma al contempo la maggior partecipazione possibile alla gara nel rispetto della concorrenza. Neppure sussiste violazione delle regole in materia di controllo dell’anomalia dell’offerta, all’esito del subprocedimento espletato a tal fine, con conseguente insindacabilità della discrezionalità in caso di approfondita istruttoria posta in essere dall’Amministrazione, nel pieno contraddittorio con l’interessata.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

I criteri ambientali minimi ("CAM") di cui all’art. 57, co. 2, d.lgs. 36/2023 costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le Stazioni Appaltanti. In ordine ai CAM, laddove una determinata specifica tecnica venga indicata dalla Stazione Appaltante come criterio premiante, la sua verifica è necessaria già durante la procedura di gara per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, mentre la sua assenza comporta il mancato riconoscimento del punteggio premiale, non potendo determinare l'esclusione del concorrente. Viceversa, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso; la verifica del rispetto dell'impegno può essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione, nella fase di esecuzione del contratto. Mentre la mancanza (ma non l’incompletezza) della relazione CAM costituisce causa di esclusione, è quanto meno dubbio che la mancata dichiarazione nella Relazione circa la conformità ai CAM di soltanto alcuni dei prodotti possa giustificare l'esclusione della gara, ponendosi un eventuale provvedimento di tale tenore in contrasto con i principi di tassatività della cause di esclusione e di “favor partecipationis”.

Apri la scheda completa

Pronti a parlarne?

In quale ambito hai bisogno del nostro supporto?

Vorrei parlare con i vostri esperti in:

Seleziona le aree di consulenza