- La stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni, ma non anche le ammissioni, ove su queste non siano state sollevate specifiche contestazioni in sede procedimentale. In tali ipotesi, la valutazione di non gravità delle circostanze dichiarate può risultare anche implicitamente, per facta concludentia, dall'ammissione alla gara dell'operatore economico.
- Il sistema delineato dagli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 prevede una tipizzazione delle fattispecie rilevanti e richiede, altresì, la sussistenza di precisi presupposti, tra cui l'idoneità del fatto a incidere sull'affidabilità dell'operatore e il rispetto del limite temporale di rilevanza. In relazione a quest'ultimo profilo, il termine triennale decorre dalla data di emissione degli atti processuali indicati dalla norma e non dalla loro notifica o dall'esito definitivo del giudizio, atteso che una diversa interpretazione determinerebbe un'irragionevole estensione temporale della rilevanza dell'illecito, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- L'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 impone un obbligo motivazionale espresso soltanto nel caso in cui le misure di self-cleaning siano ritenute intempestive o insufficienti. Diversamente, la loro valutazione positiva può risultare implicitamente dal provvedimento finale.
Per consolidata giurisprudenza, il concetto di minimo salariale va tenuto distinto da quello relativo al costo medio della manodopera, indicato nelle tabelle ministeriali, il quale non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolge una funzione indicativa, ben potendo l'impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale, idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti. Non può, pertanto, desumersi dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato nell'offerta e costo medio del lavoro rappresentato nelle tabelle ministeriali, la violazione dei minimi salariali.
Non vi è alcun onere, per le imprese partecipanti alla gara, di impugnare (entro l'ordinario termine di decadenza) la clausola escludente nulla e quindi "inefficace" ex lege, ma vi è uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell'atto precedente.
- L'importo stimato dell'appalto deve includere tutte le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d'obbligo; esso, infatti, assume natura di opzione contrattuale ed è esercitabile solo se espressamente previsto nei documenti di gara.
- La definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell'appalto ex art. 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente, la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell'operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto.
- Le prestazioni previste nella legge di gara quali forme di opzioni e rinnovi non costituiscono elementi "virtuali" o "teorici", ma rappresentano obblighi giuridicamente vincolanti per l'offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis.
Ai fini della valutazione di equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solamente le parti fisse della retribuzione e il superminimo non lo è. Il superminimo costituisce, infatti, una componente accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
La sospensione dell'efficacia della qualificazione in un sistema di qualificazione di RFI attinenti i settori speciali equivale, ai fini della partecipazione alla gara, alla cancellazione dal sistema, rendendo inoperante il requisito speciale richiesto dalla lex specialis. Con la conseguenza che risulta legittima l'esclusione della gara operata dalla Stazione Appaltante.