Cause di esclusione, onere motivazionale e limite di rilevanza temporale dell'illecito
- La stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni, ma non anche le ammissioni, ove su queste non siano state sollevate specifiche contestazioni in sede procedimentale. In tali ipotesi, la valutazione di non gravità delle circostanze dichiarate può risultare anche implicitamente, per facta concludentia, dall'ammissione alla gara dell'operatore economico. - Il sistema delineato dagli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 prevede una tipizzazione delle fattispecie rilevanti e richiede, altresì, la sussistenza di precisi presupposti, tra cui l'idoneità del fatto a incidere sull'affidabilità dell'operatore e il rispetto del limite temporale di rilevanza. In relazione a quest'ultimo profilo, il termine triennale decorre dalla data di emissione degli atti processuali indicati dalla norma e non dalla loro notifica o dall'esito definitivo del giudizio, atteso che una diversa interpretazione determinerebbe un'irragionevole estensione temporale della rilevanza dell'illecito, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. - L'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 impone un obbligo motivazionale espresso soltanto nel caso in cui le misure di self-cleaning siano ritenute intempestive o insufficienti. Diversamente, la loro valutazione positiva può risultare implicitamente dal provvedimento finale.