Principio di diritto

E' legittima l'esclusione disposta a causa del mancato caricamento, nella busta economica, dell'offerta economica analitica richiesta dalla lex specialis di gara, atteso che il "Documento d'offerta" non può essere considerato fungibile rispetto al modello analitico di offerta economica analitica, costituendo tali documenti parte integrante dell'offerta economica secondo quanto previsto dall’architettura di gara. In particolare, il "Documento d'offerta" generato dalla piattaforma, pur recando l'importo complessivo dell'offerta, non poteva né doveva contenere il complesso delle informazioni economiche richieste dalla legge di gara, né poteva surrogare l'offerta economica analitica, essenziale per verificare la congruità economica dell'offerta stessa, l'assenza di prezzi anomali o in perdita su singoli prodotti e la corretta applicazione dei criteri di valutazione. Il mancato caricamento, nella busta economica, dei documenti richiesti a pena di esclusione non è sanabile né mediante l'istituto del soccorso istruttorio né mediante il coordinamento tra documenti collocati in diverse sezioni della piattaforma né, ancora, mediante la ricostruzione aliunde del contenuto dell’offerta. Del resto, imporre alla Stazione appaltante una siffatta attività ricostruttiva significherebbe: a) trasformare la verifica dell'offerta in un'operazione interpretativa ex post, incompatibile con i principi di certezza, immodificabilità, trasparenza e par condicio, tanto più in una procedura telematica nella quale la separazione delle buste e la corretta imputazione dei documenti alle rispettive sezioni costituiscono garanzie essenziali del procedimento; b) disattendere la funzione stessa delle procedure telematiche, che impongono che gli elementi essenziali dell'offerta risultino direttamente e immediatamente acquisiti negli spazi a ciò destinati, senza necessità di integrazioni ricostruttive o collegamenti tra documenti collocati in sezioni differenti della piattaforma. Il "Documento d'offerta" generato dalla piattaforma Sintel ha natura essenzialmente riepilogativa delle informazioni inserite nel sistema e non sostituisce gli atti di offerta in senso proprio. Il principio del risultato, pur assumendo primaria rilevanza sul piano ermeneutico, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 36/2023, non può tradursi nel superamento delle regole della procedura cui la stazione appaltante si è auto-vincolata, né consentire la sostituzione di documenti mancanti o la ricostruzione postuma del contenuto dell'offerta economica, dal momento che il perseguimento del risultato deve avvenire nel rispetto dei concorrenti principi di legalità, parità di trattamento, trasparenza e concorrenza, che costituiscono parimenti parametri di legittimità dell'azione amministrativa.

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Principio di diritto

Nell'ambito di una gara per la fornitura di reattivi diagnostici con noleggio di apparecchiature per i laboratori di analisi delle ASL, la documentazione di gara può richiedere che i prodotti forniti siano in possesso di specifici requisiti, quali la marcatura CE-IVD, prevista dal Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR), ossia la certificazione obbligatoria che attesta la conformità dei dispositivi medico-diagnostici in vitro ai requisiti europei di sicurezza, prestazione e qualità.

L’obbligo di conformità può estendersi anche agli accessori che, pur non essendo dispositivi diagnostici in vitro, sono progettati per essere utilizzati insieme a essi e consentirne il corretto funzionamento. L'assenza della predetta certificazione comporta l'assenza di un requisito minimo dei prodotti offerti in sede di gara, con la conseguenza che è legittima l'esclusione dalla procedura di gara..

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Principio di diritto

L'iscrizione negli elenchi regionali di cui all’art. 3 dell’Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo” va ricondotta non al novero dei requisiti di partecipazione, ma a quello dei requisiti di esecuzione, che non devono essere posseduti sin dalla presentazione dell'offerta, atteso che la medesima è richiamata esclusivamente nel Requisito Tecnico Operativo (RTO), documento destinato a regolare le modalità di svolgimento del servizio in fase esecutiva. Inoltre, la Stazione appaltante, rispondendo a uno specifico quesito formulato in corso di gara, aveva espressamente qualificato le prescrizioni contenute nel paragrafo 3 del RTO come requisiti particolari di esecuzione ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 36/2023. L'allocazione dei requisiti richiesti agli operatori economici nelle gare di appalto tra quelli di partecipazione piuttosto che di esecuzione risponde non a una scelta estemporanea delle varie Stazioni, ma a fondamentali esigenze di tutela della concorrenza in forza delle quali non può porsi, in linea di principio, già in fase di gara una barriera d'accesso basata su requisiti spiccatamente tipici per lo svolgimento della prestazione, così restringendo drasticamente la partecipazione alle sole imprese “iperspecializzate” e già addentrate nel settore.

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Principio di diritto

Il carattere immediatamente escludente delle clausole che impongono un onere di immediata impugnazione è stato rinvenuto nella loro attitudine a impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un'offerta corretta, ossia - in ultima analisi - di presentare la domanda di partecipazione. Tale attitudine non è riscontrabile in presenza di otto offerte, poiché, se le condizioni economico-contrattuali previste nel disciplinare e nel capitolato fossero tali da rendere impossibile la partecipazione alla procedura, non si spiegherebbe una così significativa manifestazione di interesse all'affidamento del servizio da parte di una pluralità di operatori economici.

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Principio di diritto

In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo (Cass., sez. un., 12 febbraio 2026, n. 3177). In materia di revisione dei prezzi, ad onta della devoluzione della materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione di quest'ultimo sussiste soltanto allorché sia ravvisabile, nella vicenda controversa, una contestazione dell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione in ordine all'an della revisione.

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Principio di diritto

Le valutazioni del seggio di gara sull’offerta tecnica espresse attraverso l'attribuzione di punteggi, costituiscono apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità o travisamento di fatto. Non è accoglibile la censura avanzata per difetto di istruttoria e motivazione essendo consolidato il principio per cui il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell'offerta, in applicazione dei criteri della lex specialis, costituisce di per sé una motivazione adeguata.

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