Principio di diritto
  • L'assunzione da parte del concorrente dell'impegno al mantenimento della stabilità occupazionale e la declinazione delle modalità attraverso cui il medesimo verrà attuato in fase esecutiva, sia pure nel quadro di una possibile armonizzazione con le esigenze produttive e organizzative dell'impresa, costituisce un adempimento obbligatorio per gli operatori economici partecipanti alla gara e non surrogabile attraverso comportamenti postumi, la cui mancanza comporta, correlativamente, l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
  • Nel contesto delineato dal d.lgs. n. 36/2023, il documento esplicante le modalità con cui l'operatore intende adempiere alla clausola sociale (nel caso, alla stabilità occupazione) rappresenta un requisito imprescindibile dell'offerta, alla stessa intrinseco e strutturale, ragion per cui la sua carenza determina una lacuna dell'offerta medesima, non sanabile con il soccorso istruttorio.
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Principio di diritto

Il possesso di un automezzo conforme ai requisiti tecnici previsti dal capitolato costituisce un requisito di esecuzione, in quanto elemento caratterizzante la fase esecutiva del servizio, e non un requisito di partecipazione alla gara; pertanto, la sua carenza nell'offerta tecnica non preclude il ricorso al soccorso istruttorio né impone l'esclusione del concorrente, essendo sufficiente che il requisito sussista al momento della stipulazione del contratto.

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Principio di diritto

In una gara per l'aggiudicazione dei servizi di organizzazione e gestioni dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti scolastici, è legittima la scelta dell'amministrazione di parametrare il valore dell’appalto e della base d’asta al cd. mark-up, ossia ai ricavi netti per l’attività di servizio e intermediazione dell’agenzia, piuttosto che al valore dei servizi pagabili (incluse cioè le spese di viaggio, albergo, ecc.). Ciò in quanto il valore del cd. “pacchetto turistico” non è predeterminabile a priori, dipendendo da scelte che rientrano nella disponibilità esclusiva dell’istituto scolastico.

La stima compiuta dalla stazione appaltante non può dunque definirsi illogica o in contrasto con la previsione recata dall’art.14, co.4, d.lgs.n.36/2023, che affida alla stazione appaltante il compito di “stimare” il valore, dovendo essere presi in considerazioni elementi noti a monte, laddove nella fattispecie, gli stessi non sono conoscibili a priori, né predefinibili in modo rigido.

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Principio di diritto

La campionatura non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare con la produzione di capi o prodotti dimostrativi ("campioni") la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze delle stazioni appaltanti. Pertanto, la campionatura non costituisce una componente essenziale ed intrinseca dell’offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa rivelandosi funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa. Pertanto, nel caso in cui la campionatura non contribuisca alla formazione dei punteggi tecnici, non può essere disposta l'esclusione dell'operatore che non abbia tempestivamente trasmesso i propri campioni alla Stazione Appaltante entro il termine previsto dalla lex specialis, non essendole stata attribuita, nel caso di specie, funzione costituitva dell'offerta.

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Principio di diritto

E' inficiato da carenza di istruttoria e da travisamento dei presupposti di fatto il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, allorquando il concorrente abbia utilizzato un parametro di costo del lavoro non aggiornato sia per quanto riguarda il contratto in concreto applicato, sia per quanto riguarda le tabelle ministeriali del settore edilizia.

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Principio di diritto

L'obbligo di garantire le medesime tutele economiche e normative a tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, siano essi dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, discende direttamente dalla legge (art. 11 del d.lgs. n. 36/2023) e, nel caso di specie, era altresì ribadito dall'art. 11 del capitolato d’oneri. Trattandosi di un obbligo ex lege, che si impone automaticamente all'aggiudicatario, non era necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva non prevista dalla lex specialis. La dichiarazione del concorrente di applicare il CCNL di settore si estende, per ciò stesso, a tutto il personale che sarà impiegato nell'esecuzione del contratto.

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