Nel caso in cui la documentazione di gara richieda per l'attribuzione di un punteggio premiale l'allegazione di copia digitale conforme delle certificazioni richieste, la produzione di un mero printscreen (fermo immagine della schermata) estrapolato dal portale web non è priva di valore legale, con conseguente legittima attribuzione di 0 punti. In tale circostanza, non avendo l’appellante rispettato una inequivoca regola della legge di gara, non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023, dal momento che tale disposizione trova applicazione anche in relazione agli elementi dell'offerta tecnica di natura non sostanziale che integrano comunque il contenuto dell’offerta tecnica od economica. CIò, in ragione del consolidato principio secondo cui ciascuno dei concorrenti ad una gara pubblica sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.
Non può costituire una giustificazione della mancata considerazione del requisito posseduto da un candidato il fatto che il sistema utilizzato dalla Pubblica Amministrazione non abbia rilevato la relativa sussistenza, nonostante la stessa sia stata comunicata nella domanda. L’utilizzo delle procedure automatizzate da parte dell’Amministrazione non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali. L’utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l’Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l’adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzate dalla mera automazione.
In materia di accesso agli atti, la dichiarazione dell'amministrazione circa l'inesistenza della documentazione richiesta deve essere specifica e motivata, con assunzione di responsabilità da parte dell'ente, non essendo sufficiente una generica affermazione di irreperibilità; l'amministrazione è tenuta a chiarire se i documenti non esistano, siano andati smarriti o non siano stati rinvenuti, adoperandosi attivamente nella ricerca.
Il termine decadenziale di trenta giorni per impugnare il diniego di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. decorre dalla comunicazione del provvedimento all'indirizzo PEC della parte istante, anche qualora questa abbia agito tramite difensore, ove non abbia eletto domicilio presso lo studio legale. La rimessione in termini non è ammessa quando il provvedimento di diniego identifica espressamente la richiesta di accesso cui si riferisce, rendendo inequivocabile il suo contenuto.
Quando un’istituzione afferma, in risposta a una domanda di accesso, che un documento non esiste, l’inesistenza del documento è presunta, conformemente alla presunzione di veridicità di cui tale affermazione è munita. Tale presunzione può essere superata soltanto sulla base di elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente.
Il contratto di avvalimento è valido anche quando le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria sono individuate in termini funzionali - mediante l'indicazione analitica delle operazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto - senza necessità di elencazione nominativa del personale o analitica dei mezzi d'opera, purché l'oggetto sia almeno determinabile.