Non vi è alcun onere, per le imprese partecipanti alla gara, di impugnare (entro l'ordinario termine di decadenza) la clausola escludente nulla e quindi "inefficace" ex lege, ma vi è uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell'atto precedente.
Possono farsi rientrare nel genus delle clausole immediatamente escludenti le: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius, nonché i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate e gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso” In una procedura per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro (i) il meccanismo di determinazione del prezzo finale della fornitura e (ii) la mancata indicazione delle percentuali di ordinativi garantite agli affidatari non costituiscono clausole immediatamente escludenti poiché non impediscono la formulazione di un’offerta sostenibile e competitiva. Ciò, in quanto l’istituto dell’Accordo Quadro comporta per definizione alcuni peculiari profili di aleatorietà, considerato che al concorrente è nota la misura massima delle prestazioni che potrebbe dover erogare in favore del committente, ma non può conoscere con certezza le prestazioni che gli verranno effettivamente richieste, dipendendo queste dai singoli ordinativi, incerti sia nell’an che nel quantum.
- L'importo stimato dell'appalto deve includere tutte le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d'obbligo; esso, infatti, assume natura di opzione contrattuale ed è esercitabile solo se espressamente previsto nei documenti di gara.
- La definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell'appalto ex art. 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente, la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell'operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto.
- Le prestazioni previste nella legge di gara quali forme di opzioni e rinnovi non costituiscono elementi "virtuali" o "teorici", ma rappresentano obblighi giuridicamente vincolanti per l'offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis.
Ai fini della valutazione di equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solamente le parti fisse della retribuzione e il superminimo non lo è. Il superminimo costituisce, infatti, una componente accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
La sospensione dell'efficacia della qualificazione in un sistema di qualificazione di RFI attinenti i settori speciali equivale, ai fini della partecipazione alla gara, alla cancellazione dal sistema, rendendo inoperante il requisito speciale richiesto dalla lex specialis. Con la conseguenza che risulta legittima l'esclusione della gara operata dalla Stazione Appaltante.
L'impresa ausiliaria deve possedere e dichiarare i requisiti di idoneità prescritti dalla lex specialis per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'avvalimento premiale cd. puro. L'art. 104, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, a mente del quale l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 per i servizi e le forniture, non distingue, infatti, tra le varie tipologie di avvalimento, né subordina l'obbligo dichiarativo ivi prescritto alla natura o alla finalità del prestito.