Principio di diritto

Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità deve essere svolta nei confronti della migliore offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La disciplina vigente non impone, pertanto, alla stazione appaltante di sottoporre a verifica tutte le offerte che presentino profili di possibile anomalia, ma concentra il controllo sull’offerta dell’operatore destinato, in caso di aggiudicazione, a eseguire il contratto. L’estensione della verifica di anomalia anche alle offerte non collocate al primo posto si porrebbe in contrasto con il principio del risultato, determinando un aggravamento procedimentale non funzionale alla scelta del contraente.

Sono inammissibili le censure dirette a contestare la congruità di un’offerta non destinataria della verifica di anomalia, qualora la stazione appaltante non abbia esercitato alcun potere valutativo su di essa. Tali doglianze investono infatti poteri amministrativi non ancora esercitati e non possono condurre il giudice a sostituirsi preventivamente alla stazione appaltante nella valutazione di sostenibilità dell’offerta.

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Principio di diritto

Le caratteristiche essenziali e inderogabili della prestazione individuate dalla lex specialis costituiscono requisiti minimi dell’offerta, il cui mancato rispetto determina l’esclusione del concorrente. La difformità dell’offerta rispetto a tali caratteristiche integra infatti un aliud pro alio, comportando l’esclusione dalla procedura anche in assenza di un’espressa comminatoria espulsiva, non potendo essere aggiudicato il contratto a un concorrente che non assicuri il livello minimo della prestazione richiesto dalla stazione appaltante. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), ove richiesto dalla lex specialis quale componente dell’offerta economica, costituisce documento diretto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere economicamente l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento. La mancanza degli elementi essenziali prescritti per la sua redazione non integra una mera irregolarità formale, ma una carenza strutturale dell’offerta economica, non sanabile mediante soccorso istruttorio né mediante chiarimenti che si traducano nell’integrazione ex post dell’offerta. Gli oneri di sicurezza aziendale costituiscono costi variabili rimessi alla valutazione del singolo operatore in relazione alla propria organizzazione produttiva e non possono essere ritenuti incongrui per il solo raffronto con quelli indicati dagli altri concorrenti o con parametri tabellari non vincolanti. Anche l’eventuale sottostima di tale voce non determina di per sé l’anomalia dell’offerta, dovendosi verificare se la sua rideterminazione renda insostenibile l’offerta nel suo complesso, potendo il maggior costo trovare compensazione nelle altre voci dell’offerta.

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Principio di diritto

Il superamento del limite massimo di pagine previsto dalla lex specialis per la relazione tecnica non determina, di per sé, l’esclusione del concorrente, trattandosi di prescrizione funzionale principalmente alla speditezza della valutazione e non attinente alle caratteristiche essenziali dell’oggetto del contratto. La violazione assume rilievo quando sia dimostrato, anche in via presuntiva ma non meramente congetturale, che lo sforamento abbia concretamente inciso sulla valutazione dell’offerta, procurando al concorrente un indebito vantaggio competitivo in violazione della par condicio. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), quando la lex specialis ne prescriva la presentazione quale componente dell’offerta economica, costituisce documento volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento e non può essere qualificato come documento meramente ancillare. L’omissione degli elementi essenziali richiesti dalla legge di gara e dallo schema di riferimento integra una carenza strutturale dell’offerta economica, che determina l’esclusione e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio né attraverso chiarimenti che si risolvano in un’integrazione ex post dell'offerta.

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Principio di diritto

Nelle procedure di gara telematiche, qualora la lex specialis prescriva in modo chiaro che, dopo il caricamento dell’offerta economica, il concorrente debba procedere alla sua validazione mediante l’apposito tasto “Conferma offerta”, l’omissione di tale adempimento comporta la mancata presentazione dell’offerta e legittima l’esclusione dalla procedura. La conferma non costituisce un adempimento meramente formale, poiché assolve alla funzione sostanziale di trasmettere l’offerta e renderla disponibile alla commissione di gara; non assumono pertanto rilievo né il precedente caricamento dei documenti sulla piattaforma, né la ricezione di comunicazioni attestanti il solo caricamento, né la visualizzazione di indicatori grafici ad esso riferiti, soprattutto quando il sistema segnali espressamente che l’offerta non è stata confermata. In assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma, trovano applicazione i principi di autoresponsabilità e diligenza professionale dell’operatore economico, sul quale ricadono le conseguenze dell’inesatto utilizzo degli strumenti telematici e dell’inosservanza delle regole tecnico-procedurali che integrano la disciplina di gara. L’esclusione non contrasta né con il principio del risultato e della fiducia, né con il principio di tassatività delle cause di esclusione, trattandosi non di un requisito soggettivo ulteriore, ma della mancata osservanza delle modalità necessarie per la valida presentazione dell’offerta. Non è inoltre consentito il soccorso istruttorio o procedimentale, poiché esso può riguardare chiarimenti su un’offerta regolarmente presentata, ma non può consentire, dopo la scadenza del termine, la conferma, l’integrazione o la trasmissione di un’offerta economica mai pervenuta nella disponibilità della commissione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

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Principio di diritto

In materia di contratti pubblici, la riammissione in autotutela di un concorrente illegittimamente escluso per mancata valutazione dell'offerta tecnica non impone la rinnovazione integrale della procedura di gara, ma soltanto la riedizione del segmento procedimentale viziato, mediante valutazione dell'offerta tecnica pretermessa da parte della medesima commissione, anche se siano già state conosciute le offerte tecniche ed economiche degli altri concorrenti, purché non sia stata ancora aperta l'offerta economica del concorrente riammesso. Tale modalità operativa non viola i principi di segretezza, imparzialità e par condicio, né integra un'ipotesi di illegittima commistione tra offerta tecnica ed economica, rispondendo al principio di conservazione degli atti di gara. È inoltre inammissibile il ricorso con cui il concorrente chieda direttamente l'aggiudicazione senza dedurre e dimostrare la prova di resistenza, quando le censure prospettate sono idonee, al più, a fondare un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della procedura.

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Principio di diritto

Nel nuovo codice dei contratti pubblici, la presentazione di falsa dichiarazione, al pari dell’informazione fuorviante in gara, rileva ai soli fini dell’eventuale integrazione del “grave illecito professionale”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, al verificarsi della situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo “anche” alla “negligenza” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante. Il comma 3 dell’art. 98 individua le condizioni necessarie per integrare il grave illecito professionale (lett. a, comma 2) nell’idoneità del grave illecito professionale a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore (lett. b), enumerando e circoscrivendo le fattispecie rilevanti. In particolare, la lett. b), fa riferimento alla condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione. Al fine della riconduzione delle informazioni (obiettivamente) “false” o anche solo “fuorvianti” tra le ipotesi di “gravi illeciti professionali” la giurisprudenza ha precisato che “per un verso, non si deve trattare di dichiarazione semplicemente erronea (in quanto non conforme alla verità dei fatti) o materialmente omessa (in quanto taciuta da parte del concorrente che era in possesso dei relativi dati e delle sottese informazioni), ma di dichiarazione propriamente falsa (in quanto oggetto di una condotta intesa alla alterazione, consapevole e volontaria o quanto meno frutto di non giustificabile negligenza, parimenti idonea a strutturare un giudizio di complessiva colpevolezza) o alterata dalla omissione di dati necessari (“informazioni dovute”)”.

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