Alla luce del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, le Instructions for Use (IFU) costituiscono la fonte primaria per individuare i limiti operativi e di sicurezza del dispositivo medico. Pertanto, la Commissione deve attribuire prevalenza al manuale d’uso - in quanto documento che definisce le caratteristiche certificate, i limiti di sicurezza e le prestazioni del dispositivo, non derogabili in sede di gara - rispetto alla scheda tecnica predisposta dall’operatore economico, che non può estendere o modificare tali limiti. In caso di difformità, non risulta applicabile il soccorso istruttorio, afferendo la materia a requisiti minimi dell'offerta.
La qualificazione SOA deve essere commisurata al valore reale dell'appalto e non a un importo fittiziamente maggiorato. Il valore globale stimato dell'appalto può includere le opzioni - tra cui il quinto d'obbligo - solo se tali opzioni sono realmente previste e finanziariamente sostenibili, ragion per cui la classe SOA richiesta deve riferirsi a un importo effettivamente appaltabile e non a un valore teorico privo di concretezza, pena la violazione dei principi di proporzionalità e di massima partecipazione.
- La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una valida ragione per disporre la revoca dell'affidamento di un appalto, a condizione che l'ampia discrezionalità che connota la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere di autotutela sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali.
- Nel momento in cui la pubblica amministrazione si rende conto della mancanza di risorse finanziarie sufficienti per la realizzazione dell'appalto, essa ha l'obbligo di adottare decisioni tempestive e trasparenti, anche a tutela dell'aggiudicatario, evitando di porre quest'ultimo in una condizione di incertezza giuridica ed economica.
La mancata assunzione, attraverso una dichiarazione separata e autonoma, dell'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari al 30% di occupazione giovanile non comporta l'esclusione dalla procedura di gara se: - la disciplina di gara non richiede alcun atto formale o alcuna dichiarazione autonoma né prevede un apposito modello ad hoc; - i concorrenti hanno dichiarato di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto e di accettare tutti i contenuti del progetto, ivi incluso l'obbligo in questione.
L'annullamento in autotutela di una procedura di gara per esigenze sopravvenute, finanziarie ed organizzative della Stazione Appaltante (nel caso specifico la sopravvenuta necessità di mutare radicalmente la strategia di approvvigionamento dei servizi affidati) deve essere ricondotto al paradigma normativo della revoca, di cui all’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, e non a quello dell’annullamento d’ufficio, di cui all’articolo 21-novies. La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una valida ragione per disporre la revoca dell’affidamento di un appalto, a condizione che la discrezionalità amministrativa sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali. Anche in caso di legittimità della revoca e della correttezza del comportamento dell'Amministrazione, spetta comunque all'aggiudicatario della gara revocata l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, commi 1, terzo periodo, e 1-bis, della legge n. 241 del 1990.
In materia di accesso agli atti, la dichiarazione dell'amministrazione circa l'inesistenza della documentazione richiesta deve essere specifica e motivata, con assunzione di responsabilità da parte dell'ente, non essendo sufficiente una generica affermazione di irreperibilità; l'amministrazione è tenuta a chiarire se i documenti non esistano, siano andati smarriti o non siano stati rinvenuti, adoperandosi attivamente nella ricerca.