Principio di diritto

Il TAR Lecce respinge il ricorso proposto da un operatore economico escluso, per anomalia dell'offerta, da una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi. Il punto di maggiore interesse riguarda l'applicabilità del procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 d.lgs. 36/2023 anche alle concessioni di servizi, questione sulla quale il Collegio recepisce integralmente i principi enunciati dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 2343/2026).

In particolare, viene chiarito che il codice del 2023, diversamente dal precedente, ha sciolto ogni dubbio sul punto, stante la previsione generale di applicabilità del codice ai contratti di concessione (cfr. art. 13) e l'assenza di norme che escludano specificamente l'art. 110 per tali fattispecie.

Resta tuttavia ferma la netta distinzione tra le due verifiche: l'equilibrio economico-finanziario della concessione deve risultare dal PEF, secondo la verifica ex ante prevista dall'art. 185, comma 5, mentre l'art. 110 disciplina l'eventuale verifica successiva, in gara, della congruità dei singoli elementi dell'offerta, qualora emergano indizi di anomalia. Le due verifiche hanno carattere autonomo e non sovrapponibile, e il PEF non può essere sostituito dalle giustificazioni tipiche del subprocedimento di anomalia. Nel merito, è interessante rilevare che il TAR ha confermato il giudizio di anomalia, valorizzando in particolare la sottostima dei costi di trasporto e la presenza di un utile d'impresa pressoché nullo (1,33% del prezzo offerto), elementi che la stazione appaltante ha ritenuto sintomatici dell'inaffidabilità complessiva dell'offerta, in base ad una valutazione discrezionale che il Collegio ha considerato insindacabile sulla base del noto orientamento giurisprudenziale in materia.

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Ai sensi dell'art. 11 co. 3 d.lgs. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta di applicare un CCNL differente rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante, fornendo ai sensi dell'art. 11 co. 4 una specifica dichiarazione di equivalenza delle tutele garantite ai dipendenti. In sede di verifica di equivalenza, stante l'assenza di una una disciplina normativa specifica, deve farsi riferimento ai principi espressi dalla giurisprudenza sul procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, espressamente richiamato dall'art. 11, co. 4. Costituisce pertanto onere del ricorrente che intenda contestare l'esito positivo della predetta verifica allegare tutti gli elementi volti a metterne in dubbio la ragionevolezza e la correttezza, dovendo in caso contrario ritenersi legittimo l'operato della Stazione Appaltante.

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Nelle procedure di gara, quando la lex specialis richiede, a pena di esclusione, che l’offerta tecnica e i relativi elaborati siano sottoscritti digitalmente da un tecnico abilitato, la mancanza di tale sottoscrizione determina l’esclusione del concorrente, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta e di garanzia della serietà e sostenibilità delle soluzioni progettuali proposte. Non è equipollente alla firma digitale la mera immagine scansionata della firma autografa, priva di autonoma validità giuridica e inidonea a garantire la riconducibilità dell’atto al sottoscrittore. La carenza non è sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché attiene alla documentazione costitutiva dell’offerta tecnica.

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Nel caso di un concorrente che dichiara in sede di gara di essere stato destinatario di una serie di penali di importo superiore all’1%, specificando comunque la prosecuzione dei rapporti contrattuali, rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante la possibilità di valutare le pregresse penali contrattuali come irrilevanti e non idonee, in quanto tali, ad incidere sul rapporto fiduciario con l’operatore economico. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l’apprezzamento della ricorrenza del grave illecito professionale è connotato da un importante contenuto fiduciario, da intendersi nel senso che assume particolare rilevanza la condotta dell’operatore rispetto allo specifico contratto da eseguire e alla posizione della singola stazione appaltante: l’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampio potere tecnico-discrezionale attribuitole dal Codice dei contratti pubblici, può utilizzare ogni tipo di elemento idoneo a desumere l’affidabilità e l’integrità del concorrente, potendo evincere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell’attività professionale dell’operatore economico di cui sia stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (in questi termini T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 31 marzo 2026 n. 905), potendo ben accadere che due stazioni appaltanti, chiamate a valutare le medesime pregresse vicende professionali di uno stesso operatore economico, diano giudizi opposti, senza che si possa sol per questo dire l’uno o l’altro provvedimento viziato da eccesso di potere.

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La revoca degli atti di gara può intervenire non oltre la stipula del contratto ed è legittima se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive. Il potere di autotutela delle Pubbliche Amministrazioni è caratterizzato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza. In relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva infatti il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorchè definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. Nel caso di specie, è stato considerato legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante, dopo aver pacificamente riconosciuto l’erronea introduzione nella lex specialis di fattispecie di esclusione automatica non applicabile al caso concreto, ha disposto la revoca della gara.

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In caso di difformità tra le disposizioni contenute nei documenti che compongono la lex specialis di gara, l'art. 82 del d.lgs. 36/2023 prevede che prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara. La medesima disposizione chiarische che il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte, mentre il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. Nel caso in cui il Capitolato Tecnico non preveda un determinato requisito del prodotto offerto (nel caso specifico, disponibilità di versione ipoallergenica/anallergica), tale requisito non può essere oggetto di attribuzione di punteggio tabellare dal successivo atto di predeterminazione dei criteri di valutazione. Deve pertanto considerarsi illegittima l'esclusione disposta nei confronti dell'operatore economico che non abbia raggiunto la soglia di sbarramento, essendo stato penalizzato per non avere offerto tale tipologia di prodotti.

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