Principio di diritto

Ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente il possesso, in alternativa:

  • della qualificazione per la categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, quando il concorrente, singolo o associato, non la possieda anche per le categorie scorporabili (prima parte del primo periodo dell'art. 30, comma 1, dell'All. II.12 al d.lgs. n. 36/2023);
  • della qualificazione per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili, per i rispettivi importi (seconda parte del primo periodo dell’art. 30, comma 1, dell'All. II.12);
  • della qualificazione per la categoria prevalente anche per l'importo dei lavori riconducibili alle categorie scorporabili non coperto dalle relative qualificazioni, quando le stesse siano possedute solo in parte (secondo periodo dell'art. 30, comma 1, dell'All. II.12). Tutte le opere, inoltre, devono oggi ritenersi a qualificazione necessaria, posto che il nuovo Codice Appalti, all'art. 100, non opera più alcuna distinzione e prevede - in via generale - che il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare costituisce condizione necessaria (e sufficiente) per l'esecuzione dell'appalto. Da ciò discende che l'operatore economico non può eseguire direttamente le lavorazioni per le quali non possiede la qualificazione, ma deve subappaltarne l'esecuzione ad imprese provviste delle prescritte attestazioni. Ciò induce a ritenere ancora operante, nel nostro ordinamento, l'istituto del subappalto così detto “necessario” o “qualificante”, nonostante l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 71 del d.lgs. n. 209/2024 (cd. decreto Correttivo), dell'art. 12 del d.l. n. 47/2014 che - al comma 2, lett. b) - lo aveva introdotto e regolato espressamente, consentendo agli operatori in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di partecipare alla gara, a condizione di subappaltare l'esecuzione delle altre lavorazioni a qualificazione obbligatoria ad imprese dotate delle relative attestazioni.
Apri la scheda completa
Principio di diritto

Il TAR Campania, sezione di Salerno, respinge il ricorso proposto dal secondo classificato in una gara per l'affidamento di concessioni balneari. Il punto centrale riguarda l'interpretazione del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis, secondo cui ciascun concorrente poteva presentare offerta per un solo lotto, con la previsione che, in caso di violazione, l'ente avrebbe considerato solo la prima offerta presentata.

La ricorrente sosteneva che le due aggiudicatarie dei lotti contestati fossero riconducibili a un unico centro decisionale (stessa persona fisica socia al 100% di una società e moglie dell'amministratore dell'altra, con contratto di affitto d'azienda tra le due), e che tale situazione avrebbe dovuto comportare l'esclusione di entrambe per dichiarazione non veritiera nel DGUE. Il Collegio, richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato n. 2176/2024, n. 5900/2023), ha anzitutto affermato che la causa di esclusione per offerte riferibili ad un unico centro decisionale opera solo all'interno del medesimo lotto (da intendersi come singola ed autonoma procedura), escludendo che in un simile contesto le regole sul vincolo di aggiudicazione tra lotti diversi potessero dar luogo a falsità dichiarativa. Rilevato quanto sopra, il TAR ha comunque riconosciuto la sostanziale riconducibilità delle due offerte ad un unico centro decisionale, configurabile a prescindere dalla formale autonomia soggettiva delle società coinvolte, traendone però una conseguenza diversa dall'esclusione. In particolare, i Giudici hanno applicato, in un’ottica sostanzialistica, il vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis, in forza del quale, in presenza di offerte plurime riferibili al medesimo centro decisionale, andava considerata valida solo la prima offerta cronologicamente presentata.

Atteso che la prima offerta in ordine temporale era proprio quella relativa al lotto 14 - oggetto del ricorso - il Comune ha correttamente attribuito l'aggiudicazione sulla base di tale offerta, confermandone la legittimità. L'aspetto di maggiore interesse applicativo sta in questa lettura sostanziale del vincolo di aggiudicazione, che va riferito all'unico centro decisionale effettivo a prescindere dalla formale autonomia soggettiva delle società coinvolte, pena l'elusione, tramite lo schermo societario, della finalità pro-concorrenziali delle regole di gara.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

La terza classificata in una gara per servizi di vigilanza armata ha contestato le valutazioni discrezionali della commissione su sei criteri tecnici, nonché l'omessa programmazione triennale degli acquisti da parte dell'Amministrazione. Il TAR respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Collegio, in linea con l'orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. V, n. 29/2024; n. 83/2020; Sez. III, n. 972/2017), ribadisce che la prova di resistenza richiede la certezza dell'aggiudicazione, non un mero miglioramento di posizione; di interesse è il metodo adottato: il TAR ha infatti esaminato solo tre dei sei criteri contestati, verificando che la perdita dei relativi incrementi ipotetici avrebbe già reso aritmeticamente impossibile il superamento dell'aggiudicataria. Sul secondo motivo, in continuità con Cons. Stato, Sez. III, n. 6074/2023, conferma che l'omessa programmazione triennale ex art. 37 d.lgs. 36/2023 non produce invalidità automatica degli atti di gara, rilevando solo in presenza di frazionamenti artificiali o elusioni dell'evidenza pubblica, non ravvisabili nel caso di specie.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 11 co. 3 d.lgs. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta di applicare un CCNL differente rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante, fornendo ai sensi dell'art. 11 co. 4 una specifica dichiarazione di equivalenza delle tutele garantite ai dipendenti. In sede di verifica di equivalenza, stante l'assenza di una una disciplina normativa specifica, deve farsi riferimento ai principi espressi dalla giurisprudenza sul procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, espressamente richiamato dall'art. 11, co. 4. Costituisce pertanto onere del ricorrente che intenda contestare l'esito positivo della predetta verifica allegare tutti gli elementi volti a metterne in dubbio la ragionevolezza e la correttezza, dovendo in caso contrario ritenersi legittimo l'operato della Stazione Appaltante.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

L'appalto integrato è caratterizzato dal fatto che l'oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un'altra per l'esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara. In questa tipologia contrattuale, il progettista, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, può essere: a) mandante in raggruppamento temporaneo "eterogeneo" con gli operatori economici che partecipano per l'appalto o alla concessione dei lavori e, in tal caso, assume anche la qualifica di offerente; b) indicato ma estraneo all'offerente (c.d. ausiliario che presta un "avvalimento atipico"); c) appartenente allo staff tecnico dell'offerente che concorre per i lavori, a tale scopo contrattualizzato da quest'ultimo operatore economico; in tal caso, lo staff tecnico può essere costituito anche da più professionisti contrattualizzati individualmente, in quanto assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, quindi integrati nell'impresa con un rapporto diretto. Se lo staff tecnico dell'impresa non ha i requisiti tecnico-professionali per la progettazione, l'impresa concorrente deve ricorrere a una delle fattispecie sub a) o sub b). In relazione alla specifica figura del progettista indicato, la giurisprudenza ritiene che si tratti di un soggetto esterno all'operatore economico, che non assume la veste di concorrente, ma collabora con esso su base privatistica. Il progettista associato, ovvero il componente del RTP di professionisti costituito dall'impresa come parte dell'offerta, viceversa assume la veste di partecipante alla gara. Come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, la distinzione tra le due figure è netta.

Posto che il progettista indicato come professionista esterno non assume, neppure nel caso di appalto integrato, la veste di concorrente, è ammessa la sostituibilità dei componenti del raggruppamento di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria che abbiano perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara, seppur con il limite della modifica sostanziale dell'offerta. In ordine alla sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta, occorre verificare se la sostituzione del professionista indicato, ammissibile in linea di principio sulla scorta della sua qualificazione come professionista esterno che collabora con l'operatore economico, determini, nel caso concreto, una modificazione sostanziale dell'offerta, non potendo essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell'offerta sia nell'esecuzione del contratto. È necessario che il concorrente adduca e dimostri che la sostituzione del progettista non comporti la modifica sostanziale dell'offerta che ha conseguito un importante punteggio e, correlativamente, è indispensabile che la Commissione si faccia carico di un'adeguata e motivata valutazione al proposito. La giurisprudenza fissa poi il limite temporale, entro cui è ammissibile la sostituzione del progettista nell'appalto integrato, affermando che, dal combinato disposto degli artt. 94, comma 2, 96, comma 5, 97, commi 1 e 2, e 104, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, interpretati alla luce del principio del risultato, si evince che la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, deve avvenire, a iniziativa dello stesso concorrente, nel limite temporale generale e inderogabile, costituito dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione. La giurisprudenza si spinge, poi, fino al punto di ritenere che l'omessa indicazione del soggetto, cui affidare l'attività di progettazione, non legittima l'esclusione della ricorrente dalla gara dal momento che la giurisprudenza ammette la sostituzione del progettista "indicato", perché privo dei requisiti, con altro tecnico, argomentando con l'impossibilità di attribuire a tale soggetto la qualifica formale di concorrente; pertanto, non vi è motivo per non ammettere il soccorso istruttorio in ipotesi in cui il nome del progettista indicato sia stato completamente omesso nel DGUE; né si può ritenere che il soccorso istruttorio subisca una preclusione dal disposto dell'art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, secondo cui il soccorso non può essere utilizzato in presenza di omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente e ciò proprio in virtù del fatto che il progettista indicato non assume la veste di concorrente.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

E' legittima l'esclusione disposta a causa del mancato caricamento, nella busta economica, dell'offerta economica analitica richiesta dalla lex specialis di gara, atteso che il "Documento d'offerta" non può essere considerato fungibile rispetto al modello analitico di offerta economica analitica, costituendo tali documenti parte integrante dell'offerta economica secondo quanto previsto dall’architettura di gara. In particolare, il "Documento d'offerta" generato dalla piattaforma, pur recando l'importo complessivo dell'offerta, non poteva né doveva contenere il complesso delle informazioni economiche richieste dalla legge di gara, né poteva surrogare l'offerta economica analitica, essenziale per verificare la congruità economica dell'offerta stessa, l'assenza di prezzi anomali o in perdita su singoli prodotti e la corretta applicazione dei criteri di valutazione. Il mancato caricamento, nella busta economica, dei documenti richiesti a pena di esclusione non è sanabile né mediante l'istituto del soccorso istruttorio né mediante il coordinamento tra documenti collocati in diverse sezioni della piattaforma né, ancora, mediante la ricostruzione aliunde del contenuto dell’offerta. Del resto, imporre alla Stazione appaltante una siffatta attività ricostruttiva significherebbe: a) trasformare la verifica dell'offerta in un'operazione interpretativa ex post, incompatibile con i principi di certezza, immodificabilità, trasparenza e par condicio, tanto più in una procedura telematica nella quale la separazione delle buste e la corretta imputazione dei documenti alle rispettive sezioni costituiscono garanzie essenziali del procedimento; b) disattendere la funzione stessa delle procedure telematiche, che impongono che gli elementi essenziali dell'offerta risultino direttamente e immediatamente acquisiti negli spazi a ciò destinati, senza necessità di integrazioni ricostruttive o collegamenti tra documenti collocati in sezioni differenti della piattaforma. Il "Documento d'offerta" generato dalla piattaforma Sintel ha natura essenzialmente riepilogativa delle informazioni inserite nel sistema e non sostituisce gli atti di offerta in senso proprio. Il principio del risultato, pur assumendo primaria rilevanza sul piano ermeneutico, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 36/2023, non può tradursi nel superamento delle regole della procedura cui la stazione appaltante si è auto-vincolata, né consentire la sostituzione di documenti mancanti o la ricostruzione postuma del contenuto dell'offerta economica, dal momento che il perseguimento del risultato deve avvenire nel rispetto dei concorrenti principi di legalità, parità di trattamento, trasparenza e concorrenza, che costituiscono parimenti parametri di legittimità dell'azione amministrativa.

Apri la scheda completa

Pronti a parlarne?

In quale ambito hai bisogno del nostro supporto?

Vorrei parlare con i vostri esperti in:

Seleziona le aree di consulenza