Il carattere immediatamente escludente delle clausole che impongono un onere di immediata impugnazione è stato rinvenuto nella loro attitudine a impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un'offerta corretta, ossia - in ultima analisi - di presentare la domanda di partecipazione. Tale attitudine non è riscontrabile in presenza di otto offerte, poiché, se le condizioni economico-contrattuali previste nel disciplinare e nel capitolato fossero tali da rendere impossibile la partecipazione alla procedura, non si spiegherebbe una così significativa manifestazione di interesse all'affidamento del servizio da parte di una pluralità di operatori economici.
La valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo (Cass., sez. un., 12 febbraio 2026, n. 3177). In materia di revisione dei prezzi, ad onta della devoluzione della materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione di quest'ultimo sussiste soltanto allorché sia ravvisabile, nella vicenda controversa, una contestazione dell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione in ordine all'an della revisione.
Ai sensi dell'art. 41 co. 14 d.lgs. 36/2023 per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera, indicandoli separatamente; i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Il ribasso da parte dell'operatore è calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, comprensivo del costo della manodopera. L’operatore economico, oltre a indicare il ribasso sull’importo a base d’asta, è tenuto a indicare separatamente i costi della manodopera, potendo così comunicare alla stazione appaltante se intende applicare il ribasso offerto, da calcolare sull’intero importo a base d’asta (comprensivo del costo della manodopera), anche al costo della manodopera o soltanto alle diverse voci dell’importo complessivo a base d’asta. Ne deriva che l’operatore economico può decidere di offrire un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla stazione appaltante, dovendo, in tal caso, giustificarne i razionali. In tale contesto, la clausola della lex specialis che qualifica i costi della manodopera come non ribassabili non può essere intesa come autorizzazione a calcolare il ribasso solo sulla parte dell’importo che non comprende il personale in quanto l’importo da assoggettare a ribasso include i costi della manodopera.
Le valutazioni del seggio di gara sull’offerta tecnica espresse attraverso l'attribuzione di punteggi, costituiscono apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità o travisamento di fatto. Non è accoglibile la censura avanzata per difetto di istruttoria e motivazione essendo consolidato il principio per cui il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell'offerta, in applicazione dei criteri della lex specialis, costituisce di per sé una motivazione adeguata.
Il Codice Appalti non impone alla Stazione Appaltante di reiterare la richiesta già formulata con la nota di avvio della verifica di anomalia, ma anzi prevede che la stessa debba escludere l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti. Il d.lgs. 36/2023, nel solco della disciplina del previgente d. lgs. n. 50 del 2016, prevede per la verifica di anomalia dell’offerta una struttura monofasica del procedimento (non più trifasica) e, pur consentendo alla Stazione Appaltante di fare luogo ad ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle “spiegazioni”, non introduce alcun obbligo in tale senso (in tal senso: Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2023 n. 9119 e 10 maggio 2023, n. 4731).