Principio di diritto

Nell’ambito di una procedura aperta per servizi di pulizia aeroportuale veniva richiesto, quale requisito tecnico-professionale, lo svolgimento di almeno un servizio analogo nel triennio antecedente.

L'aggiudicataria dimostrava il requisito attraverso attività eseguite quale consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative, titolare formale del relativo contratto. La concorrente seconda classificata impugnava l'aggiudicazione, sostenendo che l'esperienza fosse imputabile al solo consorzio e non alla consorziata. La questione centrale è quindi se la consorziata esecutrice designata può spendere, nelle successive gare, i requisiti derivanti da servizi svolti sotto un contratto formalmente intestato al consorzio. Il Consiglio di Stato respinge l'appello per il fatto che la lex specialis valorizzava il dato fattuale dello “svolgimento” del servizio e non la titolarità contrattuale, con la conseguenza che l’introduzione in via interpretativa di un requisito formale viene a porsi in contrasto con le regole di gara.

Concorrono a tale conclusione il disposto dell'art. 67, comma 3, d.lgs. 36/2023, che riconosce rilevanza ai requisiti delle consorziate esecutrici, e i principi di massima partecipazione e di risultato di cui agli artt. 10 e 1 del medesimo codice. La pronuncia si inscrive nel solco già tracciato dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6599, 6604 e 6754 del 2025 ove si afferma che il discrimen deve rinvenirsi nelle clausole della lex specialis che devono specificare se, ai fini dei contratti analoghi, occorre far riferimento allo svolgimento del servizio – e in tal caso la consorziata esecutrice può valorizzarne l'esperienza – oppure alla titolarità del contratto.

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Principio di diritto

Di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residua uno spazio ampio di discrezionalità per il riesercizio dell'attività valutativa da parte dell’amministrazione. Di conseguenza, qualora venga adottato un nuovo provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa del ricorrente, sussiste una violazione o elusione del giudicato solo se l'attività asseritamente esecutiva posta in essere dall'amministrazione risulta contrassegnata da uno sviamento manifesto, ponendosi in contrasto o aggirando precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione giudiziale. In caso contrario, è configurabile soltanto un’eventuale nuova autonoma illegittimità, deducibile attraverso l’ordinario giudizio di cognizione.

Tale principio trova applicazione anche in materia di appalti pubblici, laddove all’annullamento degli atti di gara consegua l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare valutazioni discrezionali. In un simile contesto, se, da un lato, la domanda di ottemperanza e la correlata domanda di dichiarare nulli o inefficaci gli atti impugnati deve dichiararsi infondata, dall'altro, qualora il ricorrente abbia avanzato censure avverso il rinnovato giudizio di equivalenza, le stesse devono essere valutate sotto il profilo dell’illegittimità, ai fini dell’ipotetico annullamento degli atti impugnati. In tali circostanze, il Giudice è quindi tenuto a disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito da camerale ex art. 112 e ss. c.p.a. a rito speciale appalti ex art. 120 e ss. c.p.a.

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Il TAR Friuli respinge il ricorso proposto da un concessionario uscente di uno stabilimento balneare, escluso dalla procedura di riaffidamento per insostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato a corredo dell'offerta. L’originario provvedimento di esclusione si fondava su una serie di elementi dai quali la stazione appaltante ha valutato la non bancabilità dell’investimento sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 10 novembre 2023, n. 16766, con rinvio a Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 795), secondo il quale la funzione del PEF è quella di dimostrare “la concreta capacità dell'operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni per l'intero arco temporale prescelto, attraverso la prospettazione di un equilibrio economico e finanziario di investimenti e connessa gestione che consenta all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione”. Un primo punto di indagine ha riguardato l'ampiezza del sindacato giurisdizionale sulla valutazione di sostenibilità del PEF. Il TAR ribadisce, in piena continuità con la giurisprudenza consolidata, che una simile valutazione rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione concedente ed è sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, soglia nel caso di specie non superata.

Tra gli elementi di rilievo si segnala che il TAR ha escluso l'applicabilità del soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023, qualificando la carenza di sostenibilità del PEF come vizio sostanziale dell'offerta economica e non come carenza formale sanabile.

Da segnalare che, in via incidentale, il TAR ha inoltre chiarito che le concessioni demaniali marittime restano regolate dal diritto nazionale (art. 823 ss. c.c., codice della navigazione, d.lgs. 42/2004, ecc.) e non dal Codice dei contratti pubblici, salvo auto-vincolo della stazione appaltante.

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In sede di gara pubblica l'equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica soddisfatte.

Poiché il principio di equivalenza non rappresenta una novità del nuovo Codice dei contratti pubblici, è tutt'ora attuale il principio giurisprudenziale consolidato, a mente del quale, il giudizio di equivalenza formulato dalla Commissione di gara, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Per giurisprudenza altrettanto pacifica, il principio di equivalenza trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis.

La stazione appaltante deve valutare la conformità dell'offerta non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla concorrente sia funzionalmente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, che sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata. In sede di gara pubblica, il principio di equivalenza trova il proprio limite nella difformità del bene o del servizio, rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi un'ipotesi di aliud pro alio non rimediabile.

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Il TAR Piemonte respinge il ricorso di un operatore economico classificatosi terzo in una gara per la gestione di servizi cimiteriali. Il punto di maggiore interesse riguarda l'utilizzabilità in giudizio di documenti acquisiti in violazione delle decisioni assunte in sede di accesso agli atti. La stazione appaltante aveva accolto la richiesta di oscuramento delle parti dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria coperte da segreti tecnici o commerciali; ciononostante, la ricorrente aveva depositato in giudizio la versione integrale non oscurata (senza che dalla sentenza emerga come vi fosse entrata in possesso). Il Collegio dichiara inammissibili tutti i motivi fondati su tali contenuti: diversamente opinando si consentirebbe di eludere la disciplina degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023, aggirando una decisione della stazione appaltante non impugnata e ormai definitiva. La pronuncia offre un'indicazione pratica di sicuro rilievo: chi intende contestare in giudizio le parti oscurate di un'offerta deve previamente impugnare il provvedimento di oscuramento, a nulla rilevando che sia riuscito ad acquisirle per altre vie. Sul merito dell'anomalia, la sentenza si pone in piena continuità con la giurisprudenza consolidata, ricordando che il giudizio di congruità è espressione di potere tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta irragionevolezza e che la verifica deve essere globale e sintetica. In applicazione di tali principi vengono respinte tutte le censure ammissibili: il costo della reperibilità non deve essere indicato nei giustificativi quando il capitolato non impone un presidio permanente, potendo essere gestito con personale già impiegato nella commessa e trattato come costo indiretto assorbito nelle economie di scala aziendali (in continuità con Cons. Stato n. 4250/2025); la mancata computazione della maggiorazione per il lavoro festivo (poco oltre 300 euro annui) è stata ritenuta irrilevante, risultando comunque assorbita nel margine di utile stimato.

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Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) ha dettato all'art. 54 e all'Allegato II.2 una specifica disciplina per l'ipotesi in cui, nelle procedure ad evidenza pubblica da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo, due offerte conseguano lo stesso punteggio e si collochino ex aequo al primo posto della graduatoria di gara, prevedendo che, in tali circostanze, la Stazione Appaltante debba procedere ad un sorteggio. Alla luce di tali nuove disposizioni, non residua alcuno spazio applicativo dell’art. 77 r.d. 827/1924, ai sensi del quale, nelle medesime ipotesi, il Seggio di gara deve promuovere un ulteriore confronto competitivo per le vie brevi e, solo in caso di esito negativo, può disporre lo svolgimento del sorteggio. A tale considerazione non può essere opposta la erronea tesi secondo cui l'art. 77 r.d. 827/1924 prevarrebbe sull'Allegato II.2 stante la natura regolamentare di quest'ultimo, essendo tale natura stata espressamente esclusa dalla giurisprudenza che ha conferito medesimo valore di fonte primaria sia alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, sia agli Allegati al Codice.

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