Principio di diritto

La revoca degli atti di gara può intervenire non oltre la stipula del contratto ed è legittima se sorretta dall'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse collettive. Il potere di autotutela delle Pubbliche Amministrazioni è caratterizzato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza. In relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva infatti il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorchè definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. Nel caso di specie, è stato considerato legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante, dopo aver pacificamente riconosciuto l’erronea introduzione nella lex specialis di fattispecie di esclusione automatica non applicabile al caso concreto, ha disposto la revoca della gara.

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Principio di diritto

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici vige, in linea generale, il principio secondo cui è a carico dell’offerente l’onere di indicare in sede di procedura concorsuale l’equivalenza funzionale dei prodotti e servizi proposti, fatto salvo il potere della stessa Amministrazione procedente di effettuare una simile valutazione. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni della lex specialis che l'Amministrazione stessa si è obbligata a rispettare (c.d. principio dell'autovincolo), non potendo prevalere il principio del favor partecipationis sulla par condicio tra offerenti. In tale quadro, la Stazione Appaltante ha la possibilità di richiedere al concorrente chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, superando le eventuali ambiguità, fermo il divieto di integrazione dell’offerta attingendo a fonti di conoscenza estranee alla stessa. All'esito della valutazione, l'esclusione per difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara può essere disposta esclusivamente nel caso in cui si sia in presenza di un aliud pro alio idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione anche in assenza di una espressa comminatoria in tal senso. Ciò può avvenire nel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il servizio richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie, e quindi laddove la disciplina di gara preveda qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime. Viceversa, nel caso in cui residui un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole escludenti del bando, deve preferisi l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività delle cause di esclusione, consentendo all'operatore economico la partecipazione alla gara.

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La controversia riguarda l’aggiudicazione di una gara per la fornitura di autobus, contestata sotto diversi profili: dalla presunta carenza dei requisiti dell’impresa ausiliaria cinese, alla validità del contratto di avvalimento. Il TAR ha respinto le censure, valorizzando l’attività istruttoria svolta dalla stazione appaltante e richiamando espressamente il principio della fiducia e del risultato quale criterio guida dell’azione amministrativa.

Quanto al contratto di avvalimento con impresa estera extra UE, il TAR ha ritenuto valido il contratto stipulato tra l’operatore italiano e la società produttrice cinese, chiarendo che, nei contratti di fornitura, l’ausiliaria può assumere il ruolo di sub-fornitore del bene destinato alla commessa pubblica. In tale prospettiva, anche un corrispettivo economico contenuto non è di per sé indice di invalidità del contratto, ove l’interesse economico dell’ausiliaria derivi principalmente dalla vendita dei prodotti. La ricorrente sosteneva inoltre che l’operatore economico italiano avrebbe utilizzato maestranze cinesi senza applicazione del CCNL di categoria. Il TAR ha escluso tale ricostruzione, evidenziando che i veicoli sarebbero stati integralmente realizzati in Cina dall’impresa ausiliaria, mediante proprie risorse umane e organizzative, senza alcun diretto impiego di lavoratori stranieri da parte dell’aggiudicataria italiana. La decisione chiarisce quindi la distinzione tra utilizzo di personale nell’esecuzione diretta dell’appalto e autonoma attività produttiva svolta all’estero dall’ausiliaria. Infine, la sentenza conferma che la partecipazione alle gare pubbliche di operatori extra UE è ammissibile e non può essere esclusa sulla base di requisiti impossibili da soddisfare per ragioni strutturali o territoriali, come l’iscrizione alla Camera di Commercio italiana.

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In una gara per la fornitura di prodotti medicali, la ricorrente deduceva che il prodotto offerto da taluni operatori economici controinteressati non fosse conforme a quello richiesto dalla lex specialis. Censurava inoltre la valutazione postuma di equivalenza operata dall’amministrazione resistente. Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione sulla base del principio secondo cui è a carico dell’offerente l’onere di indicare in sede di gara l’equivalenza funzionale dei prodotti e servizi proposti, non potendo integrare ex post e tantomeno in sede giudiziale la propria offerta, anche in applicazione del principio dell’autovincolo (Consiglio di Stato, Sezione III, 25 luglio 2023, n. 7293). In assenza di una adeguata dimostrazione di equivalenza da parte degli offerenti, i Giudici hanno quindi stigmatizzato il fatto che l’amministrazione non avesse compiuto una valutazione esplicita e sufficientemente motivata dell’eventuale equivalenza funzionale tra i prodotti in questione.

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Principio di diritto

L'operatore economico che abbia subito risoluzioni contrattuali da parte di stazioni appaltanti è tenuto a dichiararle nel DGUE in risposta alla domanda relativa alla cessazione anticipata di precedenti contratti pubblici. Ciò anche nela caso in cui ANAC abbia espressamente riconosciuto che le stesse non siano idonee a escludere la ricorrente da una procedura di gara per la conclusione di contratti pubblici.

La risposta negativa a tale domanda integra un'omissione dichiarativa ai sensi dell'art. 98, co. 5, D.Lgs. 36/2023 ed è idonea a sviare le valutazioni della stazione appaltante , incidendo in senso negativo sulla integrità o affidabilità dell'operatore economico, giustificandone l'esclusione dalla procedura di gara.

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Principio di diritto

In caso di difformità tra le disposizioni contenute nei documenti che compongono la lex specialis di gara, l'art. 82 del d.lgs. 36/2023 prevede che prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara. La medesima disposizione chiarische che il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte, mentre il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. Nel caso in cui il Capitolato Tecnico non preveda un determinato requisito del prodotto offerto (nel caso specifico, disponibilità di versione ipoallergenica/anallergica), tale requisito non può essere oggetto di attribuzione di punteggio tabellare dal successivo atto di predeterminazione dei criteri di valutazione. Deve pertanto considerarsi illegittima l'esclusione disposta nei confronti dell'operatore economico che non abbia raggiunto la soglia di sbarramento, essendo stato penalizzato per non avere offerto tale tipologia di prodotti.

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