Obbligo di dichiarare nel DGUE precedenti risoluzioni contrattuali, anche qualora ANAC non le abbia ritenute ostative alla partecipazione a gare pubbliche
L'operatore economico che abbia subito risoluzioni contrattuali da parte di stazioni appaltanti è tenuto a dichiararle nel DGUE in risposta alla domanda relativa alla cessazione anticipata di precedenti contratti pubblici. Ciò anche nela caso in cui ANAC abbia espressamente riconosciuto che le stesse non siano idonee a escludere la ricorrente da una procedura di gara per la conclusione di contratti pubblici. La risposta negativa a tale domanda integra un'omissione dichiarativa ai sensi dell'art. 98, co. 5, D.Lgs. 36/2023 ed è idonea a sviare le valutazioni della stazione appaltante , incidendo in senso negativo sulla integrità o affidabilità dell'operatore economico, giustificandone l'esclusione dalla procedura di gara.
- Art. 98, comma 5, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 3 L. 241/1990(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 1 L. 241/1990(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Artt. 59 e 71 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)