- La stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni, ma non anche le ammissioni, ove su queste non siano state sollevate specifiche contestazioni in sede procedimentale. In tali ipotesi, la valutazione di non gravità delle circostanze dichiarate può risultare anche implicitamente, per facta concludentia, dall'ammissione alla gara dell'operatore economico.
- Il sistema delineato dagli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 prevede una tipizzazione delle fattispecie rilevanti e richiede, altresì, la sussistenza di precisi presupposti, tra cui l'idoneità del fatto a incidere sull'affidabilità dell'operatore e il rispetto del limite temporale di rilevanza. In relazione a quest'ultimo profilo, il termine triennale decorre dalla data di emissione degli atti processuali indicati dalla norma e non dalla loro notifica o dall'esito definitivo del giudizio, atteso che una diversa interpretazione determinerebbe un'irragionevole estensione temporale della rilevanza dell'illecito, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- L'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 impone un obbligo motivazionale espresso soltanto nel caso in cui le misure di self-cleaning siano ritenute intempestive o insufficienti. Diversamente, la loro valutazione positiva può risultare implicitamente dal provvedimento finale.
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'operatore economico non può modificare in aumento i costi della manodopera indicati in offerta, pena la violazione del disposto di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023. Ne è possibile affermare che si tratterebbe di meri errori di calcolo, atteso che tra le modifiche apportate figura l'inserimento di una nuova voce di costo.
Le certificazioni di qualità devono essere rilasciate da organismi accreditati dall'ente nazionale di riferimento (Accredia) ovvero da organismi certificatori che, pur non registrati presso Accredia, operino in altri Stati membri sulla base delle attestazioni del corrispondente organismo nazionale di accreditamento, o siano membri dello IAF MLA (International Accreditation Forum – Multilateral Agreements). Il principio di equivalenza delle certificazioni non può essere invocato in via generica, gravando sulla parte che lo invoca (nel caso di specie la società controinteressata) l'onere di dimostrare che le certificazioni prodotte provengano da organismi operanti nel sistema di accreditamento europeo o internazionale. In difetto di tale prova, le certificazioni prive del marchio di accreditamento Accredia o IAF devono ritenersi inidonee, con conseguente esclusione del concorrente o decurtazione del relativo punteggio.
Non vi è alcun onere, per le imprese partecipanti alla gara, di impugnare (entro l'ordinario termine di decadenza) la clausola escludente nulla e quindi "inefficace" ex lege, ma vi è uno specifico onere di impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell'atto precedente.
- L'importo stimato dell'appalto deve includere tutte le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d'obbligo; esso, infatti, assume natura di opzione contrattuale ed è esercitabile solo se espressamente previsto nei documenti di gara.
- La definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell'appalto ex art. 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente, la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell'operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto.
- Le prestazioni previste nella legge di gara quali forme di opzioni e rinnovi non costituiscono elementi "virtuali" o "teorici", ma rappresentano obblighi giuridicamente vincolanti per l'offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis.
Ai fini della valutazione di equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solamente le parti fisse della retribuzione e il superminimo non lo è. Il superminimo costituisce, infatti, una componente accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.