Principio di diritto

In materia di subappalto necessario, è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio quando dalla documentazione presentata entro il termine di gara risulti già, in modo sufficientemente specifico, la volontà del concorrente di subappaltare integralmente la categoria per la quale esso è privo della necessaria qualificazione, ancorché il DGUE contenga, in altra sezione, una risposta formalmente incongrua. La dichiarazione deve essere valutata nel suo complesso e non atomisticamente, tenendo conto della struttura e della funzione delle diverse sezioni del DGUE. Pertanto, ove siano stati originariamente indicati la categoria da subappaltare e il 100% delle relative lavorazioni, la successiva precisazione che il subappalto ha natura qualificante costituisce un chiarimento di una volontà già tempestivamente manifestata e non integra né una nuova scelta partecipativa né un’acquisizione postuma del requisito.

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Principio di diritto

Nelle procedure da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono proposte migliorative le soluzioni tecniche che, senza alterare la struttura, la funzione e la tipologia del progetto posto a base di gara, ne precisano, integrano o migliorano singoli aspetti al fine di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze della stazione appaltante. Si configura invece una variante non consentita quando la proposta modifica l’assetto progettuale nei suoi caratteri essenziali, introducendo una diversa ideazione dell’oggetto del contratto e determinando, in sostanza, un aliud pro alio. La verifica deve essere condotta individuando con sufficiente certezza le caratteristiche minime e non modificabili del progetto; in presenza di margini di ambiguità deve essere privilegiata l’interpretazione conforme al favor partecipationis e al più ampio confronto concorrenziale. La deduzione dell’esistenza di una causa di esclusione riferibile a un soggetto qualificato come amministratore di fatto dell’operatore economico presuppone la dimostrazione concreta dell’effettivo esercizio, da parte di tale soggetto, di funzioni gestorie proprie degli amministratori. L’onere di allegare e provare gli elementi sintomatici dell’amministrazione di fatto grava sulla parte che invoca la causa escludente, non essendo sufficienti affermazioni generiche circa l’influenza esercitata dal soggetto sulla società.

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Principio di diritto

In una procedura per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, qualora la lex specialis richieda la presenza nel gruppo di lavoro di determinate professionalità certificate BIM, il possesso dei requisiti deve essere verificato con riferimento al gruppo di lavoro nel suo complesso e non necessariamente al singolo professionista originariamente indicato per lo svolgimento di una determinata funzione. Pertanto, ove un componente già inserito nel gruppo di lavoro sia in possesso, sin dalla presentazione dell’offerta, anche della certificazione richiesta per supplire alla carenza di altro componente, tale requisito può essere utilmente speso ai fini della partecipazione, purché la legge di gara consenta il cumulo di più certificazioni e restino garantite le distinte professionalità richieste. La redistribuzione dei compiti tra professionisti già indicati nell’offerta non integra, in tali condizioni, una modifica soggettiva del gruppo di lavoro né una modifica dell’offerta tecnica. L’indicazione, nella documentazione di gara, di un professionista titolare di una certificazione risultata scaduta non integra di per sé una falsa dichiarazione né determina automaticamente l’esclusione dell’operatore economico, ove la documentazione presentata rechi elementi idonei a rendere conoscibile alla stazione appaltante la data di scadenza della certificazione. Ai sensi degli artt. 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, l’omissione o inesattezza dichiarativa assume rilievo ai fini del grave illecito professionale soltanto previa concreta valutazione della sua idoneità a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante e dell’incidenza della condotta sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico.

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Principio di diritto

L’offerta tecnica può essere sottratta all’accesso, in tutto o in parte, soltanto in presenza di segreti tecnici o commerciali effettivamente individuati e comprovati ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005. Non sono sufficienti il generico richiamo al know-how, alle prassi operative, alle esperienze aziendali, alla modulistica proprietaria o al sistema interno di qualità, dovendo essere dimostrati la concreta segretezza dell’informazione, la sua rilevanza economica e il vantaggio competitivo derivante dalla sua mancata divulgazione. L’oscuramento deve essere puntuale, selettivo e specificamente motivato e non può assumere carattere massivo o “precauzionale”. La stazione appaltante deve compiere una propria autonoma valutazione e, ove ritenga necessario oscurare interi blocchi dell’offerta, deve spiegare perché non sia possibile limitare la secretazione alle sole informazioni effettivamente riservate. Il medesimo principio si applica all’offerta economica e ai prezzi unitari, che non possono essere oscurati sulla base della mera affermazione della loro natura di segreto commerciale. Sono inoltre ostensibili gli atti relativi alla verifica dell’anomalia, alla verifica dei requisiti, nonché tutti gli atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione, salva l’individuazione puntuale di eventuali specifici segreti tecnici o commerciali.

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Principio di diritto

In sede di soccorso istruttorio, qualora la stazione appaltante abbia individuato in modo puntuale il documento mancante e il concorrente produca, in risposta, una documentazione ontologicamente e radicalmente diversa da quella richiesta, non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di attivare un ulteriore soccorso istruttorio. La possibilità di richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti presuppone, infatti, che la documentazione prodotta sia soltanto non perfettamente coerente con la richiesta e non può tradursi nella possibilità di consentire al concorrente una nuova e tardiva produzione del documento originariamente omesso. La dichiarazione prevista dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2017/745 per i sistemi e kit procedurali non è equivalente alla dichiarazione di conformità CE del fabbricante relativa ai singoli dispositivi medici che compongono il kit.

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Principio di diritto

In materia di appalti pubblici, la certificazione CE richiesta dal capitolato tecnico come documento di comprova della conformità del dispositivo medico costituisce elemento essenziale dell’offerta tecnica; la sua mancata o errata produzione non è sanabile mediante soccorso istruttorio che si traduca in una integrazione sostanziale dell’offerta (produzione di un certificato CE “nuovo” e diverso). Il principio di autoresponsabilità del concorrente impone allo stesso di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella presentazione della documentazione di gara; la stazione appaltante è tenuta a verificare la ritualità dei documenti allegati, senza poter supplire d’ufficio alle carenze del partecipante. Accertata la legittimità dell’esclusione di un concorrente dalla procedura di affidamento, il medesimo è carente di legittimazione ad agire avverso la totalità degli atti della gara (vieppiù, se successivi alla sua estromissione), dovendosi dichiarare improcedibili i motivi aggiunti contro l’aggiudicazione..

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