L'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 consente agli operatori economici di indicare un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, fermo restando il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili, purché l'operatore economico fornisca, nell'ambito del giudizio di anomalia dell'offerta, adeguate giustificazioni sui minori costi sostenuti (ad esempio, esecuzione di appalti simili all'interno della stessa città, con conseguente neutralizzazione dei costi relativi alla formazione del personale, all'uso dei veicoli, alla ricarica dei veicoli, all'accesso in zona ZTL, ecc.).
In materia di contratti pubblici, la verifica di equivalenza tra il CCNL applicato dall'offerente e quello indicato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, costituisce una valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti: l'equivalenza non richiede, infatti, una perfetta identità, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative, nell'ambito della quale scostamenti marginali su alcuni parametri possono essere compensati da condizioni più favorevoli su altri (es. minor orario di lavoro a fronte di un minor numero di permessi).
L'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un'esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. Laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione. Nel caso di specie l'indicazione nella lex specialis del fatto che il dispositivo doveva essere utilizzato per "adulti/ped" comporta l'assenza dei requisiti minimi dell'offerta che prevede prodotti destinati ai soli adulti. In tal caso, non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. a) d.lgs. 36/2023, posto che ciò comporterebbe un'illegittima integrazione della documentazione che compone l’offerta tecnica.
I log di sistema della piattaforma, in quanto registrazioni informatiche cronologiche e sequenziali, hanno valore probatorio equiparabile a quello di un atto pubblico informatico ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD). Nel caso in cui dai file di log emerga che il mancato caricamento dell'offerta sulla piattaforma telematica entro il termine di scadenza è riconducibile a errori sequenziali dell'operatore economico, deve escludersi qualsiasi diritto alla rimessione in termini, in assenza del "comprovato malfunzionamento" della piattaforma richiesto per l'applicazione di tale istituto.
Laddove il disciplinare di gara richieda, ai fini dell'ammissibilità della domanda, il deposito, in sede di offerta, della dichiarazione di conformità ai CAM, è legittimo dar corso alla verifica del possesso della certificazione CAM prima della stipula del contratto.
Trova conferma il principio secondo il quale il ribasso sui costi della manodopera dichiarati dal concorrente rispetto alla stima della stazione appaltante non determina l'esclusione automatica dalla gara, ma impone l'avvio della verifica di anomalia, nella quale l'operatore ha l'onere di dimostrare la sostenibilità dello scostamento attraverso una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023.