Risulta legittima la valutazione di insussistenza del grave illecito professionale operata dalla Stazione Appaltante relativamente alla presenza di un'annotazione di ANAC non ostativa a titolo di mera pubbliciità notizia relativa all'esclusione da una precedente gara. In tale circostanza, l'esclusione era stata infatti disposta nei confronti di un diverso concorrente per il quale l'operatore economico aveva assunto la posizione di mera ausiliaria. Tali circostanze non assumono una pregnanza tale da imporre alla Stazione Appaltante, in deroga alla regola generale, di illustrare approfonditamente le ragioni sottese alla decisione di non esclusione della concorrente.
L’interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell’esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l'impugnativa dell'aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura.
Nel caso in cui la documentazione di gara richieda per l'attribuzione di un punteggio premiale l'allegazione di copia digitale conforme delle certificazioni richieste, la produzione di un mero printscreen (fermo immagine della schermata) estrapolato dal portale web non è priva di valore legale, con conseguente legittima attribuzione di 0 punti. In tale circostanza, non avendo l’appellante rispettato una inequivoca regola della legge di gara, non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023, dal momento che tale disposizione trova applicazione anche in relazione agli elementi dell'offerta tecnica di natura non sostanziale che integrano comunque il contenuto dell’offerta tecnica od economica. CIò, in ragione del consolidato principio secondo cui ciascuno dei concorrenti ad una gara pubblica sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione.
La qualificazione SOA deve essere commisurata al valore reale dell'appalto e non a un importo fittiziamente maggiorato. Il valore globale stimato dell'appalto può includere le opzioni - tra cui il quinto d'obbligo - solo se tali opzioni sono realmente previste e finanziariamente sostenibili, ragion per cui la classe SOA richiesta deve riferirsi a un importo effettivamente appaltabile e non a un valore teorico privo di concretezza, pena la violazione dei principi di proporzionalità e di massima partecipazione.
- La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una valida ragione per disporre la revoca dell'affidamento di un appalto, a condizione che l'ampia discrezionalità che connota la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere di autotutela sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali.
- Nel momento in cui la pubblica amministrazione si rende conto della mancanza di risorse finanziarie sufficienti per la realizzazione dell'appalto, essa ha l'obbligo di adottare decisioni tempestive e trasparenti, anche a tutela dell'aggiudicatario, evitando di porre quest'ultimo in una condizione di incertezza giuridica ed economica.
La mancata assunzione, attraverso una dichiarazione separata e autonoma, dell'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari al 30% di occupazione giovanile non comporta l'esclusione dalla procedura di gara se: - la disciplina di gara non richiede alcun atto formale o alcuna dichiarazione autonoma né prevede un apposito modello ad hoc; - i concorrenti hanno dichiarato di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto e di accettare tutti i contenuti del progetto, ivi incluso l'obbligo in questione.