E' inficiato da carenza di istruttoria e da travisamento dei presupposti di fatto il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, allorquando il concorrente abbia utilizzato un parametro di costo del lavoro non aggiornato sia per quanto riguarda il contratto in concreto applicato, sia per quanto riguarda le tabelle ministeriali del settore edilizia.
La sussistenza di un rapporto di subfornitura tra due operatori concorrenti, peraltro incidente unicamente su poco più del 10% dell’importo complessivamente offerto, nonché l'entità dei ribassi offerti da tali operatori economici in sede di gara, non costituiscono rilevanti elementi indiziari, come tali idonei a comprovare la provenienza delle offerte degli anzidetti operatori economici da un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, la circostanza che in un mercato concentrato intercorrano rapporti commerciali tra le imprese che vi operano non vale di per sé a dimostrare che le stesse, per effetto di rapporti meramente negoziali di carattere non collusivo, riescano a esercitare alcun tipo di influenza sulla determinazione del contenuto delle offerte dei concorrenti, disciplinandone la condotta di gara con il fine di alterarne a proprio vantaggio gli esiti.
La dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando - diverso da quello indicato in sede di offerta - non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, perché, altrimenti, si consentirebbe all'operatore economico di modificare il contenuto sostanziale dell'offerta e, in particolare, i costi della manodopera.
Ai sensi dell'art. 212 del Codice dell'Ambiente, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e di bonifica dei siti. Il conseguimento dell'iscrizione ha una doppia valenza, in quanto, da un lato, dimostra il possesso di un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale, mentre, dall’altro, comprova la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti. Con la conseguenza che, valendo tale iscrizione anche sul piano soggettivo della idoneità professionale, tale requisito non poteva essere in alcun modo oggetto di subappalto.
Risulta legittima l'annotazione nel casellario ANAC della segnalazione operata da una Stazione Appaltante a carico di un'impresa a seguito della risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento disposta in ragione di un ritardo insanabile nell’esecuzione delle opere, con abbandono del cantiere da parte dell’impresa anche qualora quest'utlima abbia proposto un’azione al fine di contestare la legittimità della penale irrogatale dalla stazione appaltante e di far accertare la risoluzione del contratto per fatto della stazione appaltante. In tale circostanza, ANAC, esaminata copia dell'atto di citazione e della documentazione prodotta dall'impresa, ha legittimamente ritenuto non idonea tale azione a dimostrare con un’evidenza tale da poter essere apprezzata dall’Autorità nell’ambito del procedimento di annotazione né la palese insussistenza dell’inadempimento per cui è stata disposta la risoluzione segnalata, né la manifesta illegittimità del provvedimento di risoluzione, né comunque la sussistenza di evidenti ragioni di straordinarietà della vicenda tali da rendere inutile la notizia annotata.
Non è legittima una modalità di oscuramento dei dati sintetica e globale, per categorie di informazioni, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal disciplinare di gara, dovendo la medesima essere analitica e riferita a specifici e ben individuati elementi dell'offerta da ritenersi riservati. Tale modalità è, infatti, idonea a comprimere in modo assoluto, nel bilanciamento di interessi, in violazione del principio di proporzionalità, il diritto di difesa del controinteressato sostanziale, costretto a proporre un ricorso al buio per far valere le proprie ragioni. Ciò vale, mutatis mutandis, anche per quanto concerne gli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti ex art. 95 del d.lgs. n. 36/2023 (oggetto di oscuramento con le medesime modalità), posto che il concorrente che si assuma leso deve essere in grado di verificare, agli stessi fini, l'operato della stazione appaltante.