Principio di diritto

Nel giudizio in materia di accesso agli atti di una procedura di gara, l’integrale ostensione della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del processo, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, qualora il ricorrente dichiari di avere conseguito piena soddisfazione della propria pretesa ostensiva. In tale ipotesi, le spese possono essere poste, secondo il criterio della soccombenza virtuale, a carico della stazione appaltante la cui condotta abbia reso necessaria la proposizione del giudizio, pur potendo il giudice disporne la compensazione parziale.

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Principio di diritto

In materia di contratti pubblici, la campionatura ha, di regola, funzione meramente dimostrativa dell’offerta tecnica documentale, essendo diretta a consentire l’apprezzamento dal vivo dei prodotti offerti e a comprovarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche dichiarate, senza costituire una componente essenziale e intrinseca dell’offerta. L’eventuale natura costitutiva della campionatura deve emergere in modo univoco dalla lex specialis complessivamente considerata e, in particolare, dal rilievo sostanziale attribuito ai campioni nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta. Pertanto, qualora la disciplina di gara individui nelle sole schede tecniche e nella documentazione le fonti utilizzabili per l’attribuzione dei punteggi qualitativi, senza includere la campionatura tra gli elementi valutativi, è illegittima la clausola che commini l’esclusione automatica per la mancata, incompleta o tardiva presentazione dei campioni, non essendo questi configurati come elemento costitutivo dell’offerta.

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Principio di diritto

Quando il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, va consentito al concorrente - in ossequio al canone della massima partecipazione e all'esigenza di non trasformare la gara in una "corsa ad ostacoli" che faccia perdere di vista l'obiettivo prioritario di selezionare l'offerta migliore per l'Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza - di sanare attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali, allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.

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Principio di diritto

La sussistenza di un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023 rientra tra le cause di esclusione non automatica. La non automaticità è connessa non al momento volitivo, ma solo ed esclusivamente a quello dell'accertamento del presupposto dell'esclusione, che richiede un giudizio di carattere tecnico, caratterizzato da margini di opinabilità. Difatti, nel testo della disposizione in esame, è previsto che la stazione appaltante "escluda" e non che possa escludere all'esito di una valutazione discrezionale. Parimenti, nella relazione al d.lgs. n. 36/2023, si è evidenziato che la locuzione "cause di esclusione non automatiche", in luogo di quella "cause di esclusione facoltative", è stata utilizzata per mettere in luce che il potere attribuito alla stazione appaltante non implica valutazioni di discrezionalità vera e propria, ma piuttosto apprezzamenti riconducibili alla discrezionalità tecnica. Una volta accertata la sussistenza del presupposto individuato dal legislatore, la scelta espulsiva è necessitata, come consentito dall'art. 57, comma 5, secondo periodo, della direttiva 24/2014 in cui si legge, con riferimento alle cause non automatiche, che "gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano". I descritti margini di opinabilità dell’accertamento rendono il contraddittorio procedimentale un adempimento, in linea di massima, non solo utile, ma anche necessario.

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Principio di diritto

In materia di possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria (art. 67 d.lgs. 36/2023), il d.lgs. n. 209/2024 (c.d. correttivo) ha introdotto una duplicità di regime a seconda che il consorzio stabile partecipi alla procedura eseguendo con la propria struttura, senza indicare le imprese assegnatarie ("in proprio"), oppure tramite le consorziate designate, indicandole come assegnatarie.

Quando esegue in proprio, al consorzio stabile possono essere cumulati i suoi requisiti con quelli delle consorziate con il c.d. criterio del cumulo alla rinfusa, come delineato dalla precedente normativa e giurisprudenza (sostanzialmente, senza quote predeterminate in capo alle consorziate conferenti, salvo eccezioni per gli appalti di importo elevato).

La novità si registra, invece, quando il consorzio stabile affida l’esecuzione della prestazione ad una (o più) delle imprese consorziate, dovendo in tal caso la consorziata assegnataria possedere e comprovare i requisiti in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’art. 104, d.lgs. n. 36/2023.

Ciò implica che, mentre nel rapporto "consorziata-consorzio" si ammette il prestito dei requisiti "ope legis" senza dover far ricorso all’avvalimento, tale facoltà è esclusa nella direzione “consorzio-consorziata”, in quanto non solo si impone alla consorziata assegnataria di qualificarsi in proprio e direttamente, ma si impone anche di fare ricorso all’avvalimento per utilizzare i requisiti del consorzio stabile e/o delle altre consorziate.

Pertanto, l'adozione del c.d. "correttivo" ha implicato una restrizione significativa del campo di applicazione del meccanismo del cumulo alla rinfusa, in quanto:

(i) prima del correttivo del 2024 il prestito automatico ex lege dei requisiti di partecipazione operava sia in fase ascendente (dalla consorziata al consorzio stabile, ciò nel caso in cui il consorzio stabile – oltre a partecipare alla gara – esegue in proprio le prestazioni contrattuali) sia in fase discendente (dal consorzio stabile alla consorziata, ciò nel caso in cui il consorzio stabile – pur partecipando alla gara – non esegue in proprio le prestazioni contrattuali bensì le affida ad una sua consorziata non qualificata);

(ii) dopo il correttivo del 2024, invece, il prestito automatico ex lege dei requisiti di partecipazione opera soltanto in fase ascendente, e cioè dalla consorziata al consorzio stabile, con la conseguenza che in fase discendente (e cioè nell’ipotesi in cui il consorzio stabile – pur partecipando alla gara – abbia designato una consorziata non qualificata per l’esecuzione delle prestazioni) il prestito può operare soltanto se il consorzio stabile e la consorziata qualificata hanno stipulato uno specifico contratto di avvalimento ex art. 104 del d.lgs. n. 36/2023

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Principio di diritto

Deve considerarsi inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso presentato da una società che non ha partecipato alla gara, non rivestendo la stessa alcuna posizione qualificata rispetto alla procedura di affidamento. In materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto, la legittimazione al ricorso deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione.

Chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione venga nuovamente bandita. A tale regola generale può derogarsi, per esigenze di ampliamento della tutela della concorrenza, solamente in tre tassative ipotesi e, cioè, quando: I) si contesti in radice l’indizione della gara; II) si contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto; III) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti. Non è ravvisabile una posizione differenziata nella proposizione, precedentemente alla gara, di una Proposta di finanza di progetto alla Stazione Appaltante, a maggior ragione se la stessa non è perfettamente sovrapponibile all'oggetto della gara.

Parimenti, deve considerarsi inammissibile il ricorso presentato da soggetti che non hanno partecipato alla gara, senza dedurre che le clausole del bando fossero escludenti. L’operatore economico partecipante ad una gara può infatti immediatamente invocare la illegittimità di talune clausole del bando o della lettera soltanto allorché le stesse si rivelino idonee ad arrecare una lesione diretta alla sua sfera giuridica a cagione dell’impossibilità di partecipare alla gara (clausole autoescludenti) oppure di formulare un’offerta seria e consapevole (clausole autoimpeditive). Fuori dalle predette ipotesi, il soggetto interessato a partecipare ad una gara non gode quindi di immediata protezione giurisdizionale, occorrendo invece che lo stesso prenda parte alla procedura e attenda gli esiti della stessa che, se sfavorevoli, potranno determinare la legittimazione ad impugnare anche le restanti regole di gara.

Infine, è improcedibile il ricorso proposto da chi non ha partecipato alla gara e ne ha impugnato gli atti, senza impugnare l'aggiudicazione, posto che è tale provvedimento a rendere definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto che ha impugnato gli atti antecedenti, quali ad esempio il Bando. In quanto l’eventuale annullamento dell’atto precedente ha soltanto effetto viziante, non caducante, su quello conclusivo della procedura. L’aggiudicazione, infatti, non si pone come atto meramente consequenziale rispetto a quelli che l’hanno preceduto nella sequela procedimentale, essendo rispetto ad essi formalmente autonomo, in quanto emesso all’esito di una nuova/diversa/ulteriore istruttoria e una nuova/diversa/ulteriore ponderazione degli interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. Di conseguenza, sussistendo un’aggiudicazione non impugnata, sebbene nota alle ricorrenti, la eventuale caducazione delle clausole del Bando non sarebbe idonea ad attribuire alle stesse alcun effetto utile, in quanto ad essa sopravvive comunque l’aggiudicazione nel frattempo disposta. In caso contrario, infatti, il vero soggetto controinteressato (ossia l'aggiudicatario) si troverebbe a subire, senza potervi contraddire nel processo, la caducazione del provvedimento a lui favorevole, in violazione del diritto di difesa, da parte di soggetti che, peraltro, sono rimasti, per loro scelta, totalmente estranei alla procedura.

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