Principio di diritto

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale e non estensibile a un'autonoma verifica delle singole voci di costo; tale discrezionalità è ancor più accentuata nelle concessioni di servizi, ove la verifica – condizionata da una rilevante componente previsionale anche sui ricavi – è diretta ad accertare la rimuneratività complessiva dell'operazione e l'equilibrio globale del rapporto, e non a individuare singole inesattezze nella formulazione dell'offerta.

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Principio di diritto

In materia di appalti pubblici, i servizi analoghi non devono essere identici a quelli oggetto della gara, ma devono presentare caratteristiche sufficientemente omogenee e consentire di ritenere maturata una concreta capacità professionale nell’esecuzione delle prestazioni affidate. Non può pertanto qualificarsi come analoga, rispetto al servizio complessivo di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva dei tributi comunali, la sola esperienza nella riscossione coattiva di sanzioni amministrative, trattandosi di attività distinta dalle precedenti fasi di liquidazione e accertamento. In tale ipotesi non è attivabile il soccorso istruttorio, quando la documentazione prodotta sia completa ma dimostri l’insussistenza sostanziale del requisito. La suddivisione dell’appalto in lotti è solo tendenzialmente obbligatoria: la stazione appaltante può prevedere un unico lotto, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, quando motivi adeguatamente la scelta con esigenze di unitarietà, efficienza gestionale, integrazione delle attività ed economie di scala, sindacabili dal giudice nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.

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Principio di diritto

In materia di contratti pubblici, la riammissione in autotutela di un concorrente illegittimamente escluso per mancata valutazione dell'offerta tecnica non impone la rinnovazione integrale della procedura di gara, ma soltanto la riedizione del segmento procedimentale viziato, mediante valutazione dell'offerta tecnica pretermessa da parte della medesima commissione, anche se siano già state conosciute le offerte tecniche ed economiche degli altri concorrenti, purché non sia stata ancora aperta l'offerta economica del concorrente riammesso. Tale modalità operativa non viola i principi di segretezza, imparzialità e par condicio, né integra un'ipotesi di illegittima commistione tra offerta tecnica ed economica, rispondendo al principio di conservazione degli atti di gara. È inoltre inammissibile il ricorso con cui il concorrente chieda direttamente l'aggiudicazione senza dedurre e dimostrare la prova di resistenza, quando le censure prospettate sono idonee, al più, a fondare un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della procedura.

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Principio di diritto

Nessuna disposizione di legge prevede che, in presenza di una violazione fiscale non definitivamente accertata, la stazione appaltante debba valutare in concreto la capacità economica del concorrente o la sua affidabilità e moralità. Secondo il testo dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, ciò che la stazione appaltante deve ritenere, sulla base di mezzi di prova adeguati, è che il concorrente abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, che siano tali secondo i parametri indicati dalla stessa disposizione di legge (mediante rinvio all'Allegato II.10) e che non siano irrilevanti stante la presenza delle circostanze esimenti ivi indicate; senza che ciò comporti, in capo alla stazione appaltante, margini di apprezzamento ulteriori rispetto alla ricostruzione degli elementi di fatto individuati dal legislatore. In particolare, la valutazione tecnica demandata alla stazione appaltante consiste nel riscontro dei presupposti di fatto, come disegnati dal Codice e dal pertinente allegato: ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Allegato II.10, occorre verificare se le situazioni non definitivamente accertate siano semplicemente sub judice ovvero abbiano già ricevuto un favorevole vaglio giurisdizionale, in quanto "le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa”. Sicché, in mancanza delle condizioni previste al comma 2 dello stesso art. 4 citato, la violazione grave non definitivamente accertata costituisce causa di esclusione, senza che la stazione appaltante possa prendere in considerazione e valutare le circostanze indicate dall'operatore economico in merito alla sua affidabilità e alla fondatezza della pretesa erariale.

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Per condivisibile e consolidata giurisprudenza, tenuto conto della natura e della funzione dei codici ATECO, l’identificazione dell’attività svolta dalla concorrente non può essere basata solo su di essi, dovendo la stazione appaltante valutarne l’attinenza con l’oggetto della gara mediante un approccio sostanziale, che garantisca la corretta esecuzione dell’affidamento, ma al contempo la maggior partecipazione possibile alla gara nel rispetto della concorrenza. Neppure sussiste violazione delle regole in materia di controllo dell’anomalia dell’offerta, all’esito del subprocedimento espletato a tal fine, con conseguente insindacabilità della discrezionalità in caso di approfondita istruttoria posta in essere dall’Amministrazione, nel pieno contraddittorio con l’interessata.

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I criteri ambientali minimi ("CAM") di cui all’art. 57, co. 2, d.lgs. 36/2023 costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le Stazioni Appaltanti. In ordine ai CAM, laddove una determinata specifica tecnica venga indicata dalla Stazione Appaltante come criterio premiante, la sua verifica è necessaria già durante la procedura di gara per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, mentre la sua assenza comporta il mancato riconoscimento del punteggio premiale, non potendo determinare l'esclusione del concorrente. Viceversa, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso; la verifica del rispetto dell'impegno può essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione, nella fase di esecuzione del contratto. Mentre la mancanza (ma non l’incompletezza) della relazione CAM costituisce causa di esclusione, è quanto meno dubbio che la mancata dichiarazione nella Relazione circa la conformità ai CAM di soltanto alcuni dei prodotti possa giustificare l'esclusione della gara, ponendosi un eventuale provvedimento di tale tenore in contrasto con i principi di tassatività della cause di esclusione e di “favor partecipationis”.

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