Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la commissione giudicatrice non può delegare a esperti esterni attività valutative delle offerte tecniche, potendo avvalersi di essi esclusivamente per compiti di supporto istruttorio o illustrativo. È illegittima la procedura di gara qualora gli esperti esterni attribuiscano punteggi o formulino giudizi tecnici destinati a influenzare la valutazione della commissione, ovvero quando, dopo l'apertura delle offerte, vengano introdotti nuovi sub-criteri di valutazione non previsti dalla lex specialis. Tali condotte violano gli artt. 93 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, nonché i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, imponendo l'annullamento della procedura e la sua riedizione.
Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento ex art. 50, co. 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio.
Nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento. In caso di omessa indicazione della sussistenza di violazioni tributarie non definitivamente accertate rilevanti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell’allegato II.10, il superamento della soglia di gravità prevista dall’Allegato II.10 costituisce soltanto il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante e non determina, di per sé, la perdita del requisito generale. Il provvedimento espulsivo richiede quindi un’autonoma e motivata valutazione circa la concreta incidenza della violazione sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico. In tale circostanze, l’oggetto della valutazione amministrativa non coincide, pertanto, con il fatto storico rappresentato dall’inadempimento tributario, bensì con il giudizio prognostico circa la futura affidabilità dell’operatore economico nell’esecuzione del contratto pubblico e, implicando l’esercizio di discrezionalità tecnica, esso deve emergere da una motivazione puntuale e individualizzata, non potendo essere sostituito da automatismi desunti dalla sola esistenza della violazione fiscale.
Il punteggio premiale per un criterio migliorativo tabellare non spetta all'operatore che offra una dotazione strumentale corrispondente a quella minima obbligatoria prevista dalla lex specialis, poiché il premio presuppone un'offerta migliorativa rispetto al minimo richiesto; l
Cadendo in un giorno festivo la scadenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, il predetto termine deve intendersi prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 3, c.p.a.
Non può essere accolta la richiesta di mutamento del rito per trattare unitariamente le domande – soggette a riti diversi – di accesso all'offerta tecnica non oscurata e di accesso alla diversa documentazione presupposta all'aggiudicazione in quanto, da un lato, la trattazione con il rito ordinario di cui all'art. 116 c.p.a. della decisione di oscuramente frustrerebbe la finalità acceleratoria perseguita dal legislatore con il rito speciale di cui all'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, e dall’altro, la domanda giudiziale di accesso relativa alla documentazione di gara diversa dall'offerta tecnica non è allo stato ammissibile, non essendo ancora decorso il termine per provvedere sull'istanza, con conseguente inammissibilità della domanda non potendo il giudice amministrativo pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ferma restando la possibilità per la ricorrente di agire in giudizio avverso l'eventuale silenzio-diniego o l'eventuale provvedimento negativo espresso sull'istanza di accesso presentata.
Di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residua uno spazio ampio di discrezionalità per il riesercizio dell'attività valutativa da parte dell’amministrazione. Di conseguenza, qualora venga adottato un nuovo provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa del ricorrente, sussiste una violazione o elusione del giudicato solo se l'attività asseritamente esecutiva posta in essere dall'amministrazione risulta contrassegnata da uno sviamento manifesto, ponendosi in contrasto o aggirando precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione giudiziale. In caso contrario, è configurabile soltanto un’eventuale nuova autonoma illegittimità, deducibile attraverso l’ordinario giudizio di cognizione.
Tale principio trova applicazione anche in materia di appalti pubblici, laddove all’annullamento degli atti di gara consegua l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare valutazioni discrezionali. In un simile contesto, se, da un lato, la domanda di ottemperanza e la correlata domanda di dichiarare nulli o inefficaci gli atti impugnati deve dichiararsi infondata, dall'altro, qualora il ricorrente abbia avanzato censure avverso il rinnovato giudizio di equivalenza, le stesse devono essere valutate sotto il profilo dell’illegittimità, ai fini dell’ipotetico annullamento degli atti impugnati. In tali circostanze, il Giudice è quindi tenuto a disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito da camerale ex art. 112 e ss. c.p.a. a rito speciale appalti ex art. 120 e ss. c.p.a.
Il TAR Friuli respinge il ricorso proposto da un concessionario uscente di uno stabilimento balneare, escluso dalla procedura di riaffidamento per insostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato a corredo dell'offerta. L’originario provvedimento di esclusione si fondava su una serie di elementi dai quali la stazione appaltante ha valutato la non bancabilità dell’investimento sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 10 novembre 2023, n. 16766, con rinvio a Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 795), secondo il quale la funzione del PEF è quella di dimostrare “la concreta capacità dell'operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni per l'intero arco temporale prescelto, attraverso la prospettazione di un equilibrio economico e finanziario di investimenti e connessa gestione che consenta all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione”. Un primo punto di indagine ha riguardato l'ampiezza del sindacato giurisdizionale sulla valutazione di sostenibilità del PEF. Il TAR ribadisce, in piena continuità con la giurisprudenza consolidata, che una simile valutazione rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione concedente ed è sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, soglia nel caso di specie non superata.
Tra gli elementi di rilievo si segnala che il TAR ha escluso l'applicabilità del soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023, qualificando la carenza di sostenibilità del PEF come vizio sostanziale dell'offerta economica e non come carenza formale sanabile.
Da segnalare che, in via incidentale, il TAR ha inoltre chiarito che le concessioni demaniali marittime restano regolate dal diritto nazionale (art. 823 ss. c.c., codice della navigazione, d.lgs. 42/2004, ecc.) e non dal Codice dei contratti pubblici, salvo auto-vincolo della stazione appaltante.