RTI, fallimento della società mandataria e legittimazione ad intervenire “ad singulatim” nel processo in corso.

Con la recentissima sentenza n. 1027/2018 del 05/10/2018, il Tribunale di Pesaro si è pronunciato sull’ammissibilità dell’intervento nel processo civile da parte della “mandante” di un’ATI a seguito del fallimento della società capogruppo/mandataria.

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite ATI/RTI, qualora sia dichiarato il fallimento della società capogruppo costituita “ex lege” come mandataria delle altre, il mandato deve reputarsi sciolto a norma dell’art. 78 legge fall., applicabile anche d’ufficio e non derogato dalla disciplina del menzionato decreto, sicché la curatela fallimentare è legittimata a riscuotere dall’amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all’accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza.

Pertanto, la domanda di pagamento “diretto” proposta dalla mandante con l’atto di intervenuto deve ritenersi ammissibile e ciò anche se l’atto di intervento è stato proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., atteso che la preclusione processuale opera sul piano istruttorio e non anche su quello delle domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie quali “…attività coessenziale all’intervento stesso…” (Cass. Civile n. 1859/2018).

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