RTI Documentazione di gara con Indicazioni discordanti Rettifica d’ufficio di errore materiale. Dichiarazione di subappalto eccedente e quote di qualificazione
Le discordanti indicazioni contenute in singoli documenti prodotti da un raggruppamento temporaneo in ordine all’individuazione della mandataria e alla ripartizione delle quote di partecipazione ed esecuzione non determinano l’esclusione dalla gara quando siano riconducibili a meri errori materiali e l’effettiva volontà del concorrente risulti univocamente ricostruibile dal complesso della documentazione presentata. In presenza di un errore materiale immediatamente riconoscibile, la stazione appaltante può procedere alla sua rettifica e deve ricercare l’effettiva volontà del concorrente, purché ciò sia possibile sulla base degli elementi interni alla documentazione di gara, senza ricorrere a fonti esterne e senza modificare il contenuto sostanziale dell’offerta. L’incompletezza, erroneità o illegittimità della dichiarazione di subappalto comporta l’esclusione del concorrente soltanto quando il ricorso al subappalto sia necessario per conseguire la qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara. Qualora, invece, il concorrente possieda autonomamente la qualificazione necessaria, l’eventuale indicazione di una quota di subappalto eccedente i limiti consentiti non determina l’esclusione, ma produce effetti nella sola fase esecutiva, precludendo il ricorso al subappalto nella misura illegittimamente dichiarata
- Art. 68 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 44 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 73 D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.)(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 71 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)