Grave illecito professionale e obblighi dichiarativi: rilievo dell'annullamento giurisdizionale della precedente esclusione
Ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale non è sufficiente l’astratta riconducibilità di una condotta a una delle fattispecie contemplate dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, essendo necessaria una puntuale e motivata valutazione della stazione appaltante circa la concreta idoneità della condotta a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico. In mancanza di tale valutazione non può ritenersi configurato un grave illecito professionale rilevante ai fini escludenti. L’operatore economico è tenuto a fornire una rappresentazione veritiera e completa dei fatti storici potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione della propria affidabilità professionale. Non può tuttavia essere qualificata come falsa, incompleta o fuorviante la dichiarazione che rappresenti gli elementi salienti della vicenda, dia conto del precedente provvedimento espulsivo e indichi puntualmente la pronuncia giurisdizionale che lo ha annullato e le ragioni dell’annullamento; l’amministrazione che contesti l’incompletezza della dichiarazione deve individuare in concreto le specifiche informazioni che sarebbero state omesse.
- Art. 98, commi 2, 3 lett. b) e 8, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 95, comma 1, lett. e), D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 2, comma 2, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 10 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 40 D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.)(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)