Art. 11 d.lgs. 36/2023: doverosità della verifica di equivalenza del CCNL e indicazione di un unico contratto collettivo
Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 36/2023 la stazione appaltante può legittimamente indicare un unico CCNL riferito alle lavorazioni prevalenti o assorbenti oggetto dell'appalto. In caso di applicazione, da parte dell’operatore economico, di un CCNL diverso da quello individuato dalla lex specialis, la stazione appaltante è tenuta a verificarne l’equivalenza economica e normativa. Tale equivalenza non postula la perfetta sovrapponibilità delle singole discipline contrattuali, ma richiede una valutazione complessiva e sistemica delle tutele assicurate ai lavoratori. La relativa valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti dell’illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti. Ai fini dell’individuazione del CCNL di riferimento assume rilievo centrale l’attività oggetto dell’appalto, e non la sola attività ordinariamente esercitata dall’impresa. L’indicazione del CCNL costituisce inoltre elemento essenziale dell’offerta, incidendo sulla struttura dei costi della commessa
- Art. 11, comma 3, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 97 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 41 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 101 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 1, comma 2, lett. h), n. 2, L. 78/2022(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Allegato X D.Lgs. 81/2008(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)